Con la risoluzione n. 45/E del 2 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento di crediti Superbonus maturati da una società partecipante al regime di consolidato fiscale in qualità di consolidata (per effetto dello sconto in fattura praticato nei confronti di propri clienti oppure a seguito dell’acquisto da terzi) non configura una cessione di crediti d’imposta ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 ove sia effettuato a favore del consolidato fiscale per utilizzarli a compensazione del debito IRES di gruppo (artt. 117-129 D.p.r. n. 917/1986).
Va premesso che, ai sensi dell’art. 118 d.p.r. n. 917/1986 (cd. TUIR), l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
In base all'art. 121 del TUIR, ciascuna società partecipante al consolidato deve redigere e presentare, secondo le modalità e i termini previsti dal d.p.r. n. 322/1998, la propria dichiarazione dei redditi - senza liquidare la relativa imposta - comunicando alla società o ente controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’art. 17 D.Lgs n. 241/1997 e gli acconti autonomamente versati. Tale previsione è stata attuata con l’art. 7 D.M. 1° marzo 2018, secondo cui “ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'articolo 25 di tale Decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Con la recente risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il principio enunciato con riferimento ai crediti Sismabonus ed Ecobonus nella risposta all’interpello n. 133/2021 secondo cui “In conseguenza dell’esplicito riconoscimento della fiscal unit, ciascuna Società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle Società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato”.
Il trasferimento dei crediti d'imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l'IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l'assolvimento di altri tributi.
L’Agenzia delle Entrata ha ribadito che il trasferimento di crediti fiscali all’edilizia nell’ambito del consolidato fiscale non configura una cessione a terzi del credito d’imposta bensì il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle Società dovuta dalla consolidante.
Il chiarimento risulta particolarmente utile in considerazione delle limitazioni imposte dall’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (c.d. D.L. “Sostegni-Ter”) alle cessioni dei crediti d’imposta generati dagli interventi edilizi agevolati. Infatti, la versione vigente dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 dispone che tali crediti sono cedibili una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (con la precisazione che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione).