Come noto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi cd. “trainanti” di efficienza energetica di cui all’art. 119 co. 1 oppure antisismici di cui al successivo comma 4, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa.
Al termine degli interventi di installazione o sostituzione dell’impianto fotovoltaico, le cui spese devono essere sostenute nell’intervallo di tempo individuato fra la data di inizio e la data di fine dei lavori, il contribuente deve ottenere il Codice Censimp, codice identificativo dell’impianto rilasciato dal sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ) di Terna Spa.
Ottenuto il codice identificativo, il contribuente deve inviare un’apposita istanza al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), società pubblica, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’art. 119 co. 7 del D.L. 34/2020, infatti, prevede che il Superbonus spetta, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, a condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.
Come riportato anche nella recente circolare riepilogativa n. 23/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 23 giugno 2022, a seguito della presentazione dell’istanza il GSE effettua un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l’impianto di produzione può essere ammesso al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.
In ragione dell’iter procedimentale appena descritto, la medesima circolare ribadisce quanto già affermato nella risposta alla domanda n. 8 di Telefisco del 24 giugno 2021 nonché nella risposta ad interpello n. 57 del 31 gennaio 2021, affermando che è possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza del GSE.
Il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità, necessario per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non sarà dunque legittimato ad apporre il medesimo in assenza quantomeno della comunicazione di accettazione del GSE.
Per le ragioni sin qui esposte, in difetto di tale documento non risulterà possibile esercitare l’opzione per la cessione dei crediti Superbonus derivanti dal sostenimento delle spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Pertanto, la parziale installazione dell’impianto fotovoltaico potrà rilevare solamente ai fini del calcolo dei lavori effettuati, come ad esempio nel calcolo del 30% degli interventi da effettuarsi entro il 30 settembre 2022 per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo (ai fini della proroga al 31.12.2022). In altri termini, non sarà possibile cedere i crediti relativi alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico qualora quest’ultima non sia ancora stata ultimata in quanto l’accettazione da parte del GSE è un adempimento che si posiziona a valle del completamento dell’installazione e da cui dipende l’apposizione del visto di conformità nonché la spettanza del Superbonus.