Come noto, la normativa sulla cessione dei crediti legati ai bonus edilizi, specie negli ultimi mesi, è stata oggetto di numerose e ripetute modifiche.
Da ultimo, l’art. 14, lettera b), del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) aveva introdotto la possibilità per le banche, ovvero per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 385/1993), di effettuare la cessione (anche prima della quarta) a favore di clienti professionali privati (di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/1998) titolari di un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Tale decreto è stato convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15 luglio 2022, la quale all’art. 14 ha esteso la platea dei possibili soggetti cessionari stabilendo che per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario “è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Grazie alle modifiche introdotte in sede di conversione, le banche avranno la possibilità di cedere i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione dei bonus edilizi non più soltanto a favore dei clienti professionali privati bensì a favore della più ampia categoria dei soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005. Permane, invece, il vincolo per cui il cessionario deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo.
Per effetto della modifica, le banche potranno cedere i crediti fiscali Superbonus 110% e gli altri crediti edilizi “minori” a tutti i loro clienti dotati di partita IVA.
Un’ulteriore precisazione da rilevare riguarda il campo temporale di applicazione della novella legislativa. Il Decreto Aiuti faceva riferimento esclusivamente ai crediti immessi in circolazione a partire dal 1° maggio 2022, con tali intendendosi i crediti derivanti da prima cessione o sconto in fattura comunicata all’Agenzia delle Entrate a decorrere da tale data.
Il comma 3 dell’articolo 57 disponeva infatti che “le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Semplificazioni, L. n. 122 del 4 agosto 2022, in vigore dal 20 agosto, questo limite temporale viene eliminato. È stato infatti convertito l’art. 40-quater “Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura”, il quale dispone che “1. Al fine di semplificare l’erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, spettanti ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell’articolo 2 e il comma 3 dell’articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati.”
Le nuove regole applicabili alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia varranno dunque anche per i crediti che hanno costituito oggetto di comunicazioni per l’esercizio dell’opzione trasmesse all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022, fermo restando il limite massimo delle 4 cessioni.