SAL al 30% per le unifamiliari alla data del 30 settembre 2022: chiarimenti sul calcolo e suggerimenti operativi

Come noto, con l’introduzione dell’art. 14, comma 1 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), convertito con legge n. 91/2022, che modifica il secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è stata prorogata al 30 settembre 2022 la scadenza del SAL al 30% per gli interventi Superbonus 110% prevista per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti e aventi un accesso autonomo dall’esterno.

Prima dell’introduzione del Decreto Aiuti, in occasione di Telefisco 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che la soglia del 30% “va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori agevolati”, dovendosi quindi includere, ove presenti, anche gli importi ammessi ad altri bonus (es. Bonus casa al 50%, Ecobonus al 50% o 65%, etc.), nonché quelli relativi a lavori non fiscalmente agevolati (es. la manutenzione ordinaria non assorbita dall’intervento di categoria superiore).

Il nuovo comma 8-bis dell’art. 119 dispone invece che: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30  per cento dell'intervento complessivo, nel  cui  computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Il Decreto Aiuti, nell’introdurre la previsione per cui nel computo dei lavori possono (e non devono) essere compresi anche i lavori non agevolati, contempla una misura di favore per i contribuenti che tuttavia ha generato molta incertezza fra gli operatori del settore.

Sul punto, deve accogliersi con favore il chiarimento fornito lo scorso 21 giugno 2022 dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Economia Maria Cecilia Guerra che, in risposta all’interrogazione  “5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del Superbonus 110 per cento”, ha affermato che è possibile scegliere se calcolare il 30 % dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022, considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.

In altre parole, per effetto della nuova disposizione, per potersi assicurare la proroga del Superbonus al 31 dicembre 2022 sono quantitativamente minori, rispetto a prima, i lavori da effettuare.

Ribadendo un principio già consolidato, in sede di interrogazione parlamentare la Sottosegretaria Guerra ha inoltre specificato che occorre fare riferimento allo stato avanzamento lavori e non allo stato avanzamento pagamenti: “in considerazione della formulazione della norma, non è sufficiente, come prospettato dagli Onorevoli interroganti, il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati”.

Occorre specificare che tale calcolo del 30% non va confuso con il computo del 30% dei lavori previsto in ambito Superbonus per esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura per SAL dall’articolo 121, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, che stabilisce che per gli interventi relativi al superbonus “gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

Il rispetto delle condizioni per la proroga stabilite dal comma 8-bis dell’art. 119 implica la necessità di provare l’avvenuta esecuzione del 30% dei lavori genericamente intesi.

Pertanto, si rende necessario richiedere al Direttore dei Lavori di procedere alla redazione di un SAL il cui importo, inclusa la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi rientranti nel Superbonus oppure uguale o superiore al 30% del totale degli interventi ammessi al Superbonus e degli altri lavori effettuati sullo stesso immobile (favor per i committenti).

Il SAL dovrà essere redatto in tempo utile in relazione alla scadenza prevista e dovrà esserne attestata la data certa mediante utilizzo di mezzi idonei (ad esempio invio di PEC all’Impresa e al Committente, apposizione di marca temporale, etc.).

È utile ricordare che il SAL è un documento di contabilità dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in base all’art. 14 co. 1 lett. d) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, che riassume tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto e precisa il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e l’ammontare dell’acconto da corrispondere quale differenza fra le prime due voci.

 

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