Escluso il Super-Sismabonus o il Sismabonus ordinario in caso di mancato possesso della polizza assicurativa ex art. 119 co. 14 D.L. n. 34/2020 in capo all’asseveratore alla data di compilazione dell’Allegato B

Con la risposta ad interpello n. 907-917/2022 del 27 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, in un caso seguito dal Team Bonus Fiscali dello Studio BM&A, ha escluso la possibilità di fruire del Superbonus 110% o del Sismabonus ordinario 70-85% in caso di mancato possesso della polizza assicurativa ex art. 119 co. 14 D.L. n. 34/2020 in capo all’asseveratore al momento della compilazione dell'Allegato B ex D.M. n. 58/2017 concernente la classificazione di rischio sismico dell’edificio ante lavori.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la Risposta n. 318 del 2021, ha aderito al parere reso dal Consiglio dei lavori pubblici in data 2 febbraio 2021 secondo cui «Con l'emanazione del "Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare».

Anche ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente che astrattamente è ammesso a beneficiare del Superbonus non può scegliere di avvalersi dell’incentivo minore per i quali sono richiesti minori adempimenti, ossia del Sismabonus, atteso che per i soggetti previsti dal citato comma 9, l’agevolazione disciplinata dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 è sostituita dalla maggiore detrazione del 110% prevista dall'articolo 119 del decreto Rilancio.

L'unico incentivo a disposizione dell’istante nel caso di specie, confermato dall'Agenzia delle Entrate, è il Bonus ristrutturazioni al 50% ex art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986.

Trattandosi di un edificio composto da due unità immobiliari appartenenti a soggetti diversi, su richiesta del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha altresì confermato la possibilità di cumulare il Bonus ristrutturazioni per gli interventi antisismici sulle parti comuni condominiali (plafond di spesa: euro 96.000,00 da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) con il Bonus ristrutturazioni per gli interventi di manutenzione sulle parti private (plafond di spesa: euro 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare), a condizione però che questi ultimi siano effettivamente interventi autonomi e non collegati a quelli strutturali che interessano le parti comuni.

La classificazione degli interventi e, per l’effetto, la riconduzione delle spese ai singoli incentivi è rimessa ai tecnici (cfr. «ai fini dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente dei lavori rientranti nella categoria "superiore" rispetto a quelli nella categoria "inferiore" ad esso collegati o correlati. La detrazione per gli interventi rientranti nella manutenzione straordinaria "pesante", dunque, spetta, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese sostenute per ulteriori interventi necessari al completamento dell'opera»).

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