Scatta l’obbligo della certificazione SOA per le imprese che effettuano lavori ammessi al Superbonus e altri bonus fiscali all’edilizia

La legge n. 51 del 20 maggio 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (cd. Decreto Taglia Prezzi) confermando la previsione dell’art. 10-bis che ha introdotto l’obbligo di certificazione SOA per lavori ammessi al Superbonus e agli altri bonus fiscali all’edilizia, certificazione obbligatoria finora solo per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche.

Tale documento è necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa, inoltre, attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Le imprese e i committenti interessati ad avvalersi dei benefici fiscali sui lavori edilizi che prevedano un importo delle opere superiore a 516.000,00 euro saranno dunque costretti a rispettare questa nuova disciplina che stabilisce che:

  • dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese che, al momento della sottoscrizione dei suddetti contratti (di appalto o di subappalto), documenteranno al committente ovvero all’impresa subappaltante almeno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio della qualificazione Soa con una «Società organismo di attestazione» (art. 10-bis comma 1 lettera b); il rilascio dell’attestazione è comunque condizione per l’accesso al Superbonus e/o altri bonus fiscali all’edilizia (art. 10-bis co. 3);
  • terminato il semestre transitorio, per i lavori affidati dal 1° luglio 2023, la certificazione SOA è obbligatoria per la fruizione delle agevolazioni sia mediante detrazione d’imposta che aderendo alle opzioni di cessione o sconto in fattura (art. 10-bis comma 2).

In base all’art. 10-bis comma 4, invece, il certificato SOA o la sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione (per il semestre transitorio) non si applica:

- ai lavori in corso al momento di entrata in vigore della legge (i.e. 21 maggio 2022);

- ai contratti di appalto o subappalto che abbiano data certa anteriore alla data di entrata in vigore della legge (i.e. 21 maggio 2022). Ai sensi dell’art. 2704 co. 1 del codice civile “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.      
Per comprovare che la stipula del contratto di appalto è anteriore all’entrata in vigore della legge, sarà dunque necessario che il contenuto della scrittura sia riprodotto in atto pubblico/scrittura privata autenticata, sia stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate, sia dotato di marcatura temporale o sia stato mandato via PEC o abbia comunque data certa anteriore.

Si rileva un vuoto legislativo qualora i contratti siano stati sottoscritti a seguito dell’entrata in vigore della legge e gli interventi siano iniziati dopo il 21 maggio 2022 e si prevede possano concludersi entro il 31 dicembre 2022. Tale situazione non risulterebbe coperta né dalle esenzioni previste dal comma 4, né dagli obblighi previsti dai commi 1 e 2.

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