Proroga al 15 novembre 2022 per la rivalutazione di terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022

La procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie, qualificate e non qualificate, e dei terreni, sia edificabili che con destinazione agricola, è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva sul valore risultante da una perizia giurata di stima.     
Con la rivalutazione viene identificato il valore iniziale del bene per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette. Per effetto di questo affrancamento fiscale è quindi possibile ridurre, fino ad azzerare, le plusvalenze in caso di cessione di questi beni.

L’introduzione dell’art. 29 del D.L. n. 17 del 1° marzo 2022 (cd. “Decreto Energia”) (pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022) ha riaperto la possibilità di affrancare il valore dei terreni edificabili o agricoli, e delle partecipazione societarie non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, con un’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 14%, maggiorata rispetto al passato.  
Per gli anni di imposta 2020 e 2021, come previsto all’art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 73/2021 cd. decreto Sostegni bis, l’aliquota era infatti pari all’11%. Nel corso degli anni è stato effettuato un graduale ma continuo innalzamento della stessa: per l’anno di imposta 2019 era pari al 10%, per gli anni di imposta dal 2015 al 2018 era pari all’8% mentre per gli anni di imposta sino al 2014 era pari al 4% (così come originariamente previsto dall’art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448).

La modifica introdotta dall’art. 29, intervenendo sull’art. 2, comma 2 del D.L. n. 282/2002, aveva rettificato anche il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima, disponendolo al 15 giugno 2022.

La legge n. 34 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il decreto Energia, ha modificato tale termine per la rideterminazione del valore prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022.

L’imposta sostitutiva (14%) potrà pertanto essere versata:

- in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022;

- in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro:

1) il 15 novembre 2022;

2) il 15 novembre 2023;

3) il 15 novembre 2024.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero valore della perizia e non solo sul differenziale tra il valore di perizia e il costo fiscalmente riconosciuto del bene oggetto della rivalutazione stessa.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente avesse già effettuato una precedente rivalutazione del valore degli stessi beni, è ammessa la detrazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, è necessario utilizzare il modello F24, indicando “2022” come anno di riferimento e i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni.    
Inoltre, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata eseguita, bisogna indicare i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni. Segnatamente, i dati relativi alla rivalutazione devono essere riportati nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni).

Infine, si rammenta che, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 47/E del 2011 e come inoltre confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5981 del 12 marzo 2018, la rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, sulla base del valore indicato nella perizia giurata, oppure - in caso di pagamento rateale - della prima rata, entro il termine previsto.

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