Adempimenti per l’accesso al (Super)Sismabonus: deposito delle asseverazioni e obbligo di comunicare all’ENEA le informazioni relative agli interventi antisismici.

Ai fini dell’accesso al cd. Super-Sismabonus di cui all’art. 119 D.L. n. 34/2020 e del Sismabonus ordinario previsto dall’art. 16 D.L. n. 63/2013 è richiesto il deposito delle seguenti asseverazioni e attestazioni previste dal D.M. 28 febbraio 2017 n. 58 e s.m.i. (“Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”):

  • l’Allegato B (asseverazione ante operam classificazione sismica della costruzione)
  • l’Allegato 1-SAL (asseverazione stato di avanzamento lavori)
  • l’Allegato B-1 (attestazione del Direttore dei Lavori)
  • (se richiesto) l’Allegato B-2 (attestazione del collaudatore statico)

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020 ha modificato l’art. 3 co. 3 D.M. n. 58/2017 prevedendo che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori». Tale disposizione, tuttavia, si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020.

In base alla versione previgente dell’art. 3 co. 3, che si applica ai titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020, invece, l’asseverazione di rischio sismico ante operam deve essere allegata alla SCIA o alla domanda di P.d.C.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il deposito tardivo dell’Allegato B causa la decadenza dall’agevolazione fiscale. Come si è già avuto modo di approfondire, l’Amministrazione ha gradualmente elaborato una serie di eccezioni, da intendersi come tassative, in particolare avendo riguardo agli interventi eseguiti su immobili ubicati in Comuni che sono stati inclusi nelle zone a rischio sismico 2 o 3 dopo la presentazione del titolo abilitativo o dopo l’avvio dei lavori. Con una recente risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Veneto è giunta persino ad affermare che se l’Allegato B è stato tempestivamente confezionato dal tecnico incaricato e marcato temporalmente, il suo deposito tardivo non impedirebbe l’accesso al beneficio fiscale, trattandosi di una violazione meramente formale ai sensi dell’art. 119 co. 5-bis D.L. n. 34/2020.

Diversamente dall’Allegato B, tutte le altre asseverazioni e attestazioni, compreso l’Allegato 1-SAL, vanno presentate al termine dei lavori strutturali.

Ciò è espressamente stabilito dal comma 4-ter dell’art. 3 D.M. n. 58/2017, aggiunto dal D.M. n. 329 del 6 agosto 2020 secondo cui “Al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all’allegato 1. Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.”.

In base all’art. 3 commi 5 e 4-quater, le asseverazioni e attestazioni vanno depositate presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 D.P.R. n. 380/2001 e consegnate in copia al committente per l’ottenimento dei benefici fiscali nonché ai professionisti che devono apporre il visto di conformità ex art. 119 co. 11 D.L. n. 34/2020.

Infine, si segnala che l’art. 24 del D.L. n. 36/2022 (cd. “Decreto PNRR2”), di cui si attende la conversione in legge (il D.D.L. A.C. 3656 deve essere esaminato dalla Camera entro il 29 giugno), ha introdotto l’obbligo di comunicare per via telematica all’ENEA le informazioni relative agli interventi antisismici ammessi al Sismabonus e/o al Super-Sismabonus. Allo scopo di potenziare le misure di monitoraggio relative ai bonus fiscali, il nuovo comma 2-bis dell’art. 16 D.L. n. 63/2013 stabilisce infatti che: “Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3,  Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110  per  cento  per  l'efficienza energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici»,  nonché  al  fine  di effettuare il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al  presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».

Ad oggi il portale ENEA non risulta ancora aggiornato e implementato in quanto continuano ad essere previste esclusivamente le due sezioni Ecobonus e Bonus Casa.

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