Con la risposta all’interpello n. 907-427/2022, a seguito di un’istanza presentata dal nostro team Bonus Fiscali con l’avv. Federica Bardini e il dott. Marco Cettolin l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ha confermato il diritto di accesso al Superbonus delle ONLUS che nel corso dei lavori saranno costrette ad adeguare lo Statuto alla luce della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), che ha previsto l'abrogazione della qualifica e disciplina delle ONLUS e la creazione della nuova qualifica giuridica di "ETS" (acronimo di Ente del Terzo settore).
L’istanza era stata presentata per conto di un’Associazione attualmente iscritta nel registro delle Onlus di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dunque rientrante per definizione nel novero dei soggetti ammessi al Superbonus di cui al comma 9 lett. d-bis) del D.L. n. 34/2020, ma intenzionata ad adottare lo schema giuridico e il modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal codice Civile e ad iscriversi nel registro unico nazionale del terzo settore.
L’istante ha espressamente chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se sia sufficiente che l’ente possieda la qualifica di ONLUS all’inizio dei lavori (o alla data di sostenimento delle spese, se antecedente) o se sia necessario che tale qualifica permanga per tutta la durata dei lavori e alla data di sostenimento di tutte le spese ammesse al cd. Superbonus.
L'istante, richiamando la Risposta n. 40 del 2022 sulla rilevanza della situazione all'inizio dei lavori e, per i requisiti soggettivi, la Risposta n. 251 del 2021, ha proposto di risolvere il quesito affermando che un ente che alla data di avvio dei lavori (o di sostenimento delle spese, se antecedente) risulta titolare della qualifica di "Onlus" potrà beneficiare del Superbonus anche in relazione alle spese che sosterrà quando avrà perduto ex lege tale qualifica per effetto della definitiva abrogazione dello statuto giuridico di ONLUS.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato inammissibile l’istanza per la mancanza di obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 156 del 2015: «si osserva che il quesito A) ha già ricevuto chiarimenti in diversi documenti di prassi, tra cui quelli citati dallo stesso interpellante. In generale, la rilevanza del possesso dei requisiti soggettivi all'inizio dei lavori è stata chiarita anche dalla Circolare n. 7 del 2021: "La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio"».
Escludendo l’incertezza normativa, l’Agenzia ha sostanzialmente ammesso che lo statuto giuridico dell’ente si cristallizza alla data di avvio dei lavori, cosicchè eventuali mutamenti sopravvenuti non determinano la decadenza dal Superbonus per carenza dei presupposti soggettivi.