L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di scegliere se effettuare la cessione e portare in detrazione opere dello stesso cantiere

Nella recente risposta ad interpello n. 279 del 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento circa la possibilità per il contribuente di optare per modalità differenti di fruizione delle agevolazioni fiscali anche in relazione ad interventi dello stesso cantiere.

Tale indirizzo conferma la legittimità di un assetto che molti professionisti avevano promosso nei mesi scorsi, ammettendo la possibilità di portare in detrazione alcuni crediti e scegliendo invece l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito per altri, così come previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020. Il punto di riferimento da prendere in considerazione è la distinzione dei codici intervento indicata nelle istruzioni alla compilazione del modello per la comunicazione delle opzioni.

Per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito è infatti prevista la compilazione dell’apposito modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate, il quale prevede l’indicazione di un preciso codice per ogni intervento che viene effettuato. Ad esempio, nel caso di intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%, è necessario indicare il codice 1 nell’apposita casella del modello di comunicazione.

Nell’istanza di interpello in oggetto, il contribuente che ha inviato il quesito ha in programma di effettuare un intervento «trainante» (sostituzione con caldaia a condensazione), e tre interventi «trainati» (pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo, installazione di colonnina di ricarica dei veicoli elettrici). L'Istante intende cedere solo il credito d'imposta relativo all'intervento "trainante" ed eventualmente quello corrispondente alla esecuzione di un intervento "trainato", indicando nella dichiarazione dei redditi la detrazione spettante in relazione ai tre interventi trainati o due di essi.

Per l’Agenzia delle Entrate questo schema è legittimo: “Pertanto, il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell'opzione, potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato sulle spese dell'anno per l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e detrarre le spese sostenute nell'anno per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici”.

Il contribuente si trova così ad avere varie possibilità di scelta; nel caso di specie “qualora l'Istante intenda optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione per tutti i prospettati interventi, sempreché gli stessi siano ammissibili all'agevolazione,  lo stesso dovrà inviare all'Agenzia delle entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. Diversamente, nel caso in cui l'Istante per alcuni interventi intenda fruire dell'agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, in relazione a tali interventi non dovrà trasmettere all'Agenzia delle entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell'agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione. Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell'anno "per codice intervento"”.

L’Agenzia precisa che è possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. In tale situazione è però consigliabile anche una separazione delle fatture, per lo meno fra interventi che si decidono di detrarre e interventi per cui viene esercitata l’opzione, per evitare errori e confusione.

Questa interessante risposta arriva peraltro nello stesso giorno del via libera ufficiale dato dalla stessa Agenzia alla cessione delle rate di pari importo in cui è suddiviso il credito per il loro intero ammontare annuale, senza la possibilità di frazionare ulteriormente gli importi delle singole rate (annuali).
L’Agenzia lo ha chiarito con una Faq, datata 19 maggio, che va nella direzione anticipata, nei giorni scorsi, dal direttore Ernesto Maria Ruffini e dal ministro dell’Economia, Daniele Franco. Si tratta di una spiegazione molto attesa dal sistema bancario, perché si combina alla norma sulla cessione anticipata, appena inserita nel decreto Aiuti (Dl 50/2022) e oggetto di analisi nel nostro precedente articolo.

In aggiunta, va tuttavia precisato che finora è stato possibile cedere separatamente anche i crediti per singoli SAL di un intervento unitario. Sembra, pertanto, che al principio di unitarietà per codice di intervento esista almeno una deroga legittima, quella dei singoli Sal, i quali, peraltro, hanno una comunicazione di opzione distinta e quindi, meritano di essere trattati separatamente. Tema su cui però si attende la conferma delle Entrate.

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