Cessione del credito: tutte le modifiche introdotte e le novità sul punto

Dopo la limitazione a una sola cessione prevista con il Decreto sostegni Ter, l’art. 1 del d.l. 13/2022 convertito poi in legge all’art. 28 della L. 25 del 28 marzo 2022, ha concesso la possibilità di effettuare fino a tre cessioni dei crediti d’imposta, purché la seconda e la terza fossero effettuate esclusivamente in favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni.

Alla luce di queste modifiche però, gran parte degli operatori ha rallentato o addirittura sospeso l’acquisto dei crediti derivanti dai bonus edilizi. A causa dell’elevato volume di operazioni e delle regole che hanno introdotto limiti alla cedibilità dei crediti, banche e imprese assicurative hanno dovuto valutare con precisione la loro capacità di compensare i crediti negli anni futuri, in particolar modo nel triennio 2024-2026, in cui si concentreranno le quote del bonus 110% unitamente a quelle degli altri bonus fiscali all’edilizia.

A fronte di ciò, è stato effettuato un primo intervento correttivo da parte del Governo, inserito nel d.l. n. 17/2022, c.d. decreto Bollette/Energia, poi convertito con la legge n. 34/2022. La modifica prevedeva la facoltà per le banche di effettuare una ulteriore quarta cessione, introducendo però al contempo due importanti limitazioni. La prima consisteva nell’obbligo di aver previamente esaurito le possibilità di cessione ad altro soggetto vigilato: per cedere ai propri correntisti la banca doveva aver quindi acquistato quel credito da un altro operatore vigilato e aver concluso il ciclo delle tre cessioni previste. La seconda riguardava l’impossibilità di frazionare questi crediti limitando di fatto il mercato ai pochi correntisti disposti ad acquistare un credito di durata pluriennale. Questo intervento non aveva dunque risolto la situazione, delineando al contrario una soluzione difficilmente attuabile.

Un ulteriore intervento correttivo è stato quindi introdotto con il decreto Aiuti, approvato il 5 maggio 2022, il quale, di fatto, cancella la quarta cessione così come prevista dalla legge di conversione del decreto Bollette, introducendo la possibilità di effettuare una cessione “anticipata” verso alcuni correntisti. Per l’effetto, banche e società appartenenti a gruppi bancari, potranno sempre (quindi, anche prima del quarto passaggio) effettuare cessioni «a favore dei clienti professionali privati», che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Si legge infatti all’art. 14 co.1 lett. a) che l’art. 121, così come previsto dal d.l. Bollette/Energia, viene così modificato: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Il “sempre consentito” modifica la precedente disposizione che prevedeva la quarta cessione nei soli casi in cui fossero esaurite le tre cessioni precedenti. Per l’effetto è consentita la cessione anticipata. L’ulteriore novità introdotta riguarda i soggetti coinvolti, che potranno essere solo soggetti qualificati professionali privati, fra gli altri: banche, imprese di investimento, istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo, fondi pensione, agenti di cambio e, soprattutto, imprese che abbiano determinate caratteristiche, come un fatturato netto di almeno 40 milioni di euro, che potranno acquistare i crediti per detrarli nei propri F24.

L’altro nodo che rimane dunque aperto riguarda il frazionamento dei crediti a causa del divieto di cessioni frazionate in vigore dal primo maggio. In questo modo, infatti, la cessione ai clienti delle banche viene estremamente depotenziata, perché è possibile comprare solo il credito relativo al bonus fiscale per l’intero, secondo la sua scansione originaria (nel caso di un 110%, quattro o cinque anni).
Sul punto è intervenuto il Diretto dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini che, in un convegno organizzato a Venezia si è allineato a quanto spiegato dal ministro dell’economia Daniele Franco in una risposta ad un question time alla Camera.
Per superare la limitazione della cessione in blocco l’Agenzia farà ricorso ad un’interpretazione che verrà inserita in una circolare per cui sarà possibile la cessione frazionata di un singolo anno, di guisa che il divieto scatterà solo per il frazionamento di importi minori all’interno dell’annualità (i.e. si potrà vendere una quota annuale da 10 mila euro ma non mille euro contenuti in quella quota). Questo perché i codici identificativi dei crediti, introdotti per evitare le frodi, consentiranno comunque il tracciamento degli stessi anche se divisi per annualità.

Inoltre, la piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate è stata oggetto dell’ennesimo aggiornamento consequenziale alle varie modifiche normative. I crediti fiscali saranno divisi, all’interno dei cassetti fiscali in cinque categorie diverse:

  • cedibili a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati
  • cedibili due volte a soggetti qualificati
  • cedibili una volta a soggetti qualificati
  • cedibili più volte a chiunque
  • cedibili una volta a chiunque

A seconda del numero di passaggi ancora disponibili si potrà pertanto effettuare una sorta di rating del credito in ragione delle loro residue possibilità di circolazione.

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