La legge di Bilancio 2021 interviene sugli adempimenti richiesti per la fruizione dell'incentivo

La legge di Bilancio 2021 introduce nell’art. 119 il nuovo comma 1-quater per ammettere al Superbonus anche gli interventi eseguiti su edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che tali edifici raggiungano una classe energetica in fascia A al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 (i.e. quelli di isolamento termico), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente.

In base al nuovo comma 14-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, in caso di interventi ammessi al Superbonus, il cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve espressamente contenere la seguente frase: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici».

Nell’ipotesi di interventi eseguiti dai condomini, la legge di Bilancio 2021 torna ad intervenire sul quorum deliberativo delle deliberazioni dell’assemblea condominiale stabilendo che quello speciale previsto dall’art. 119 co. -bis (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio) si applica anche alle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

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