Il nuovo decreto n. 75/2022 del MITE sui massimali di spesa per il superbonus 110% e gli altri bonus fiscali all’edilizia

Il 16 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 75 datato 14 febbraio 2022 del MiTE (Ministero per la transizione ecologica) nel quale, come stabilito dall’art. 1, vengono stabiliti i nuovi costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per il Super-ecobonus 110% (art. 119, comma 13, lettera a) d.l. 34/2020) e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate (art. 121, comma 1-ter, lettera b), d.l. n. 34 del 2020)

Il decreto si compone di 5 articoli e dell’allegato in cui vengono indicati i costi massimi specifici per intervento.

I nuovi prezziari, conformemente a quanto previsto all’articolo 2, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, è stata presentata successivamente al 15 aprile 2022 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).          
Pertanto, per le asseverazioni di congruità in riferimento agli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo è già stata effettuata, oppure avverrà sino al 14 aprile 2022, si farà riferimento ai criteri precedenti (prezzari regioni/province, DEI o ad una ricostruzione analitica dei costi) e non si applicherà il nuovo prezzario.

A differenza della prime bozze circolate, il testo definitivo del decreto stabilisce che i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

Con riferimento alla tipologia di interventi disciplinati, i nuovi massimali si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:      
- interventi di riqualificazione energetica;                    
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;     
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;    
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;         
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;     
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;       
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- impianti con micro-cogeneratori; impianti con pompe di calore;         
- impianti con sistemi ibridi;    
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;  
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;      
- installazione di tecnologie di building automation;                 
- impianto fotovoltaico;
- sistema di accumulo dell’energia elettrica;     
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Con riferimento agli ultimi tre punti dell’elenco gli interventi di installazione devono rispettare i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al comma 4 dell’art. 3 viene precisato che: “Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 (i.e quella effettuata dal tecnico abilitato per l’asseverazione sulla congruità delle spese) certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI”. Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà dunque riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle CCIAA competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.

 

All’articolo 4 fra le varie modificazioni introdotte al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”, il nuovo punto 13.3 specifica che qualora i costi specifici per tipologia di intervento sostenuti superino i massimali definiti dal decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

Infine, all’articolo 5 del decreto, è previsto l’aggiornamento  dei massimali entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio e dei costi di mercato.

Si rimanda al testo ufficiale e all’Allegato A “Costi massimi specifici” in calce al decreto per la consultazione dettagliata dei prezzi: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/16/22A01629/sg              

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