Il d.l. 13/2022 introduce l'obbligo di indicare il CCNL applicato nei contratti di affidamento dei lavori e nelle fatture come condizione per accedere ai bonus fiscali all’edilizia

Il D.l. n. 13 del 25 febbraio 2022 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, fra le varie novità inserite, all’art. 4 introduce alcune “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il fine è quello di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza oltre che incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’introduzione di questa disposizione, per espressa previsione dell’ultimo comma dell’art. 4, acquisirà efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, applicandosi dunque ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

L’art. 4 del D.l. n. 13 del 2022 al comma 1 prevede l’inserimento del comma 43-bis all’art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

La novella legislativa prevede di fatto un obbligo per le imprese che realizzano i lavori ammessi a determinate agevolazioni fiscali di applicare i CCNL del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Segnatamente, è infatti subordinata all’indicazione dei contratti collettivi applicati, sia nell'atto di affidamento dei lavori sia nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti, l’ottenimento dei benefici previsti dagli:

  • 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto Rilancio (Superbonus, bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche, bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e bonus che possono fruiti mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito in caso di esercizio dell’opzione)
  • 16, co. 2 del D.l. 63/2013 (Bonus mobili)
  • 1, co. 219 della legge n. 160 del 2019 (Bonus facciate)
  • 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bonus verde)

Tale adempimento è previsto per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro rientranti fra quelli indicati nell’allegato X al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

L’allegato X elenca una serie di lavori, precisamente: “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,  il  rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti  o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in  legno  o  in  altri  materiali, comprese le linee elettriche e le parti  strutturali  degli  impianti  elettrici,  le  opere  stradali, ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche  e, solo per la parte  che  comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile  gli  scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità al fine di apporre il visto dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia stato indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

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