Con il nuovo D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 è possibile effettuare fino a tre cessioni dei crediti d’imposta. Previste maggiori responsabilità in capo ai tecnici asseveratori

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022 sono stati introdotti dei correttivi alle modifiche apportate con la pubblicazione del precedente Decreto Sostegni ter (D.l. n. 4 del 27.01.2022).     
L’art. 28 del Sostegni ter aveva modificato la disciplina individuata dall’art. 121 del decreto Rilancio in materia di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto sul corrispettivo in luogo della fruizione diretta delle detrazioni fiscali.  
Segnatamente, con la modifica effettuata al comma 1, lettera a) dell'art. 121, il legislatore aveva modificato il meccanismo di cessione del credito, escludendo, diversamente dalla disciplina previgente, la possibilità di porre in essere successive cessioni da parte del cessionario. Sostanzialmente, con il decreto Sostegni ter, i crediti d’imposta avrebbero potuto essere oggetto di una sola, unica cessione.

I correttivi introdotti con il d.l. 13/2022 mirano a contenere gli effetti negativi nell’operatività del sistema delle agevolazioni per l’edilizia, minato da una sostanziale eliminazione del mercato secondario. Tale impostazione normativa aveva infatti condotto ad un significativo rallentamento delle operazioni programmate o in corso di esecuzione, creando un sostanziale ostacolo operativo alle imprese edili, ai professionisti coinvolti nella filiera, nonché ai privati che avevano visto notevolmente limitata la possibilità di accedere ai benefici fiscali in ragione della difficoltà di reperire soggetti disposti ad acquistare i crediti d’imposta.           
La ratio era quella di arginare e controllare eventuali attività fraudolente connesse all’acquisto nel mercato secondario, con particolare riferimento agli operatori non bancari, i quali non sono soggetti alla normativa legata all’attività di segnalazione nel caso in cui ricorrano i presupposti di un’operazione sospetta ai fini antiriciclaggio.
Tuttavia l’effetto collaterale è stato quello di provocare un brusco rallentamento, se non un totale arresto, dei progetti e dei processi relativi ai crediti d’imposta nel settore dell’edilizia.

Anche il Servizio Studi del Senato, analizzando i contenuti del D.L. n. 4/2022 aveva espresso il parere che “la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo - per la sua portata rispetto alla disciplina previgente - le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito. […] Potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all’entità degli investimenti futuri nel settore”.         
L’effetto provocato dalle limitazioni avrebbe inoltre inciso pesantemente sulle stime di gettito associate dal Governo alle detrazioni edilizie.

A tal fine, con il comunicato n. 62 del 18 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri aveva annunciato l’auspicato intervento correttivo, confluito nel D.L. n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizie edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
La modifica, introdotta all’art. 1 del nuovo D.l. 13 del 2022,  si sostanzia nella possibilità di effettuare due ulteriori cessioni rispetto alla prima. Queste sono però consentite soltanto in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del decreto ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.                
Di fatto quindi il credito potrà essere oggetto di una triplice cessione, sempreché i cessionari della seconda e terza cessione siano intermediari finanziari e assicurativi.     
Per l’effetto si riattiva così il ciclo di compravendita dei crediti fiscali legati all’effettuazione di interventi edilizi, che aveva subito un inevitabile impasse con l’entrata in vigore dell’art. 28 del d.l. Sostegni ter.

Al fine di contemperare le esigenze di circolazione dei crediti con il contrasto alle frodi, il Legislatore ha poi previsto che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Per garantire poi il rispetto della disposizione è stato inoltre prevista l’attribuzione di un codice identificativo unico che dovrà essere riportato nell’ambito delle cessioni successive alla prima.

L’obiettivo di limitare le condotte fraudolente viene inoltre perseguito all’art. 2 del nuovo decreto attraverso il ricorso ad ulteriori meccanismi aventi la finalità di aumentare la responsabilità dei tecnici abilitati che operano come soggetti asseveratori. È stato infatti disposto l’obbligo gravante in capo all’asseveratore di provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni con massimale pari agli importi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Non è più sufficiente, dunque, un’unica polizza con massimale adeguato agli importi oggetto delle asseverazioni.      
È stato inoltre previsto un inasprimento delle sanzioni in capo al tecnico che “espone informazioni  false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese” prevedendo la pena della reclusione da due a cinque anni e l’irrogazione di una multa da 50.000 a 100.000 euro. Laddove il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, inoltre, la pena è suscettibile di aumento.

Le disposizioni sopra commentate sono in vigore dal 26 febbraio 2022.

Resta ferma la possibilità che la legge di conversione del predetto decreto introduca delle modificazioni.

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