SAL a cavallo di due periodi d’imposta: come si procede?

Con la risposta n. 56 del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come procedere in caso di raggiungimento di un SAL a cavallo di due periodi d’imposta diversi (2021-2022).

Nel caso di specie, l’istante rappresentava di aver pagato degli acconti per interventi ammessi al Superbonus già nel corso del 2021 ma che il primo SAL sarà emesso nel corso del 2022, alla data in cui risulterà effettuato il 30% dell’intervento. Il primo SAL, dunque, sarà emesso nel 2022 ma si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate è il seguente: le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL sono cedibili ad un istituto di credito? Quale annualità va indicata ai fini della comunicazione dell'opzione per interventi edilizi e Superbonus? 

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che ai sensi dell’art. 121 comma 1-bis del decreto Rilancio, l'opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) e per gli interventi ammessi al cd. Superbonus di cui all’art. 119, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Come previsto dall'articolo 14, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il quale è stato adottato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»), lo Stato Avanzamento Lavori «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci».

Un tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rileva la circostanza che la percentuale del 30% si riferisca ad interventi realizzati in periodi d'imposta diversi. Tuttavia, l’opzione può essere esercitata solo in relazione alle spese sostenute nell’anno 2022 mentre gli acconti sostenuti nell’anno 2021 potranno essere ammessi in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 con la possibilità di optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite (cfr. “Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l'opzione potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa. Per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, l'Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite”.

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