Con la risposta all’interpello n. 61 del 1 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio di un condominio istante in ordine alla possibilità di poter fruire delle detrazioni fiscali ai sensi dell’art. 119 ss. del d.l. 34/2020, c.d. Superbonus.
Nell’interpello in oggetto l’istante rappresentava l’intenzione dei condòmini di procedere ad alcuni interventi tesi alla riqualificazione energetica dell'intero edificio, risalente alla prima metà degli anni Sessanta e disposto in sei piani fuori terra e un piano interrato.
La particolarità dell’edificio condominiale in oggetto riguarda la facciata rivolta ad est, la quale è del tipo a "facciata continua" e "si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell'edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. "tamponamenti apribili scorrevoli") agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi".
In altre parole, la facciata de quo è a prevalenza composta da vetrate e, benché si associ tale tipo di soluzione agli edifici non residenziali o, perlomeno, atipici per l’architettura italiana, tale soluzione è diffusa in particolare negli edifici costruiti negli anni settanta e sessanta, com’è quello in oggetto.
L’intenzione del condominio istante è quella di effettuare diversi interventi, fra cui l'isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali, la sostituzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, l'installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi sia nelle parti comuni che all'interno delle singole unità immobiliari. Fra gli interventi rappresentati dall’istante figura anche la sostituzione integrale della struttura costituente la "facciata continua" e chiedeva pertanto nell’interpello se le spese sostenute per questo tipo di interventi rientrassero fra quelli agevolabili dalla normativa introdotta col Decreto rilancio.
Nella risposta l’Agenzia ha fatto presente la possibilità di poter usufruire del Superbonus con riferimento a tutti gli interventi prospettati.
Segnatamente, con riferimento alla possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della "facciata continua" ha fatto presente che tale intervento rientra tra quelli ammessi all'agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in base al quale le detrazioni spettano “per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio” e sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.
Inoltre, la verifica che tale intervento sia conforme ai requisiti tecnici richiesti dev’essere asseverata - al pari di ogni altro intervento " trainante" o "trainato" di efficienza energetica - da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.