Già varie volte l’Agenzia delle Entrate si è trovata a chiarire dubbi circa i metodi e le scadenze degli stati avanzamento lavori (SAL). Un esempio è la risposta n. 791/2021 in cui veniva trattato l'argomento "SAL 60%" allora richiesto per accedere alla proroga prevista nella previgente versione del comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Nella risposta n. 53 del 27 gennaio 2022 l’AdE ha invece chiarito alcuni dubbi circa la determinazione del SAL minimo del 30% per i soggetti che intendono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per la cessione del credito o per il c.d. sconto in fattura.
Nell’interpello in oggetto, l’Istante, intendendo avvalersi della cessione del credito per interventi rientranti nel c.d. Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 121 del citato decreto legge n. 34 del 2020, chiedeva quali fossero le modalità di determinazione del 30% dello stato avanzamento lavori, che la norma stabilisce appunto quale limite minimo necessario per poter effettuare tale cessione.
In particolare, chiedeva poi se il raggiungimento della predetta percentuale del 30% andasse verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus: efficientamento energetico e intervento antisismico (fermo il rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa in esame).
In applicazione del comma 1- bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio l'esercizio dell’opzione è subordinato alla condizione che ciascun SAL si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento complessivo e al fatto che non siano emessi più di due stati di avanzamento dei lavori. Inoltre i commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedono per gli interventi di efficientamento energetico l'asseverazione del rispetto dei requisiti richiesti e, per quelli antisismici l'asseverazione dell'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico; tali asseverazioni vanno effettuate in base alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici" e nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente "Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici", nonché nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati".
Nella nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le due distinte tipologie di interventi (di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico") richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese e, pertanto, se sul medesimo immobile vengono effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici la verifica dello stato di avanzamento dei lavori dev’essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.
È interessante poi fare la dovuta distinzione circa il SAL di cui si sta parlando. Con riferimento alla determinazione del SAL del 30% per poter effettuare la cessione del credito, tale cessione è riferita alla singola tipologia di detrazione, mentre, è invece differente il SAL del 30% richiesto nella vigente versione del comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio. Con questa disposizione infatti la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto la possibilità di accedere al superbonus fino al 31 dicembre 2022 per le abitazioni unifamiliari che abbiano completato il 30% dell'”intervento complessivo" entro il 30 giugno 2022. In questo caso, in linea con le precedenti risposte dell’Agenzia, nel 30% va considerato l'intervento complessivo descritto nella comunicazione (CILAS) o nel titolo abilitativo (SCIA o PdC). Fra le altre cose, in caso di superbonus senza demolizione e ricostruzione, nella CILAS vanno indicati anche tutti gli interventi di edilizia libera che, quindi, saranno conteggiati nel calcolo del 30%. Tale ricostruzione era già stata confermata, fra le altre, con la sopracitata risposta a interpello n.791 del 24 novembre 2021, nella quale si affermava: “si rileva che, stante la formulazione della norma (il precedente comma 8-bis in seguito sostituito dalla Legge di bilancio 2022), ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 percento dell'intervento "complessivo", tale percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”.