SUPERBONUS: LE NUOVE SCADENZE INTRODOTTE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2022

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2022, L. n. 234 del 30 dicembre 2021, cambia definitivamente il calendario delle scadenze per l’accesso alla maxi-detrazione fiscale del Superbonus.

La novità più importante riguarda senz’altro la proroga della scadenza per le abitazioni unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo dall’esterno facenti parte di edifici plurifamiliari. Il nuovo comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, così come modificato dalla legge di bilancio 2022 all’art. 1, comma 28, lett. e), prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110 per cento spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.       
Alla data del 30 giugno 2022, inizialmente individuata come termine ultimo per completare i lavori, sarà quindi sufficiente aver portato a termine il 30 per cento del lavoro complessivo. La scadenza finale entro cui completare tutti gli interventi è dunque prorogata al 30 dicembre 2022.

Sempre il nuovo comma 8-bis prevede che per gli interventi effettuati sui condomìni o da persone fisiche sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nonché per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale la proroga dell’agevolazione è prevista fino a dicembre 2025, tuttavia con aliquote decrescenti
Spetterà infatti nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per il 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e per il 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi effettuati dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, la detrazione del 110 per cento spetta invece anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

La Legge di Bilancio 2022 risolve inoltre il problema del disallineamento temporale tra interventi trainanti e trainati negli edifici plurifamiliari. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, gli interventi trainanti sulle parti comuni avevano un orizzonte temporale diverso rispetto a quello previsto per gli interventi trainati sulle parti private. Con l’introduzione all’art. 119 del comma 8-quater, introdotto con il comma 28 della lettera g) della legge di bilancio, tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti. In questo modo i singoli proprietari delle unità immobiliari in edifici plurifamiliari potranno seguire lo stesso orizzonte temporale previsto per le parti comuni (stesse regole valgono per gli IACP, art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio).

Infine, il nuovo comma 8-ter dell’art. 119 D.L. 34/2020 introdotto della legge di bilancio 2022 al comma 28 lett. f), prevede che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

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