Nella risposta ad interpello n. 809 del 14 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate è tornata a chiarire le modalità di pagamento e di compilazione dei documenti di spesa per l’accesso al Superbonus in caso di condomini minimi.
Le questioni sono state sollevate da una signora proprietaria esclusiva di 2 unità facenti parte di un edificio composto da altre 3 unità di proprietà del marito.
Trattandosi di un "condominio minimo", i due coniugi non avevano richiesto un codice fiscale né nominato un amministratore ma avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale, da un lato, avevano pattuito che ciascuno di loro avrebbe sostenuto il 50% delle spese totali e, dall’altro, avevano individuato la signora come il condòmino incaricato di effettuare gli adempimenti necessari.
Con l’istanza di interpello, il “condòmino incaricato” chiedeva all’Agenzia delle Entrate se trattandosi di condominio minimo i pagamenti potessero essere effettuati da ciascun condòmino direttamente al fornitore per la propria quota, indicando il proprio codice fiscale ed eventualmente richiedendo il rilascio di fattura intestata al singolo condòmino, oppure dovessero obbligatoriamente essere effettuati dal condòmino incaricato e, per l’effetto, intestatario delle fatture dei fornitori.
A tale quesito se ne aggiungevano altri due concernenti gli interventi agevolabili e i massimali di spesa.
In particolare, la Signora chiedeva
- il limite di spesa ammesso al Superbonus con riferimento all'intervento "trainato" di sostituzione dell'impianto di riscaldamento condominiale con un nuovo impianto condominiale alimentato da biomasse combustibili;
- se l'intervento di installazione di grate alle finestre potesse essere considerato di completamento degli altri interventi agevolabili, considerato che nell’immobile originario erano presenti delle grate alle finestre solo del piano terra, ma non anche al primo piano oppure dovessero essere considerati come "lavori finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi" di cui all’art.16-bis, comma 1, lett. f) del TUIR (D.P.R. n. 91771986) ammessi al Bonus Ristrutturazioni 50%.
Con riguardo al primo quesito sulle modalità di sostenimento delle spese e intestazione dei documenti di spesa, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che nel caso di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (cd. "condominio minimo") risultano applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Qualora non sia richiesto il codice fiscale del condominio minimo, le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o di entrambi i condòmini, che effettua, ovvero effettueranno anche i correlati adempimenti.
In sostanza, i condòmini possono scegliere di pagare indifferentemente ognuno la propria quota al fornitore (con fatture intestate ai singoli condòmini) o di incaricare uno di essi di effettuare il pagamento del totale (con fatture intestate al condòmino incaricato).
L’Agenzia, inoltre, ha confermato che le detrazioni, incluso il Superbonus, spettano anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. Tuttavia, ai fini della detrazione, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.
In sostanza, nella fattura deve essere riportato il nominativo ed il codice fiscale dei soggetti che hanno sostenuto la spesa e la relativa percentuale di spettanza. In difetto, occorre “integrare” i documenti di spesa già emessi, ossia “scrivere” i suddetti dati sulla fattura cartacea (circ. 19/E 2020).
L’integrazione dei documenti di spesa va effettuata entro il primo periodo d’imposta (termine di presentazione della dichiarazione in cui si utilizzerà la detrazione).
Preme peraltro ricordare che ciascuno dei condomini che sostengono le spese per interventi agevolati sulle parti comuni condominiali dovrà procurarsi e conservare copia della documentazione attestante il sostenimento della spesa (eventualmente richiedendone copia al condomino incaricato), e dovrà rilasciare una autocertificazione contenente l’indicazione degli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali ai quali ha concorso, l’elenco di tutte le unità immobiliari facenti parte del condominio minimo catastalmente identificate, nonchè la determinazione della quota parte di spesa a sè imputabile in base alle quote millesimali o altro criterio legale previsto dall’art. 1123 c.c.
Nella risposta all’istanza di interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la scelta di avvalersi del Superbonus mediante la detrazione d’imposta o di esercitare l’opzione (sconto in fattura o cessione del credito) è riservata al singolo condòmino.
Passando al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che per l’intervento trainato di sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili a servizio dell'edificio, l’art. 14, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013 stabilisce un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro, dunque il limite di spesa ammesso al Superbonus, è pari a 27.273 euro ed è commisurato all'intervento effettuato sull'edificio.
Infine, rispondendo al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha aperto alla possibilità di cumulare il Superbonus, compresa la sua componente sismica, con il Bonus ristrutturazioni.
Alla domanda se sia possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per l'installazione delle grate, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che è necessario comprendere se tale intervento sia collegato, oppure no, alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati. Come noto, infatti, sono ammessi al Superbonus anche i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato. L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, ai fini del Superbonus, attesta non solo la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Nel caso in cui il tecnico incaricato non riscontrasse un nesso fra tali interventi e quelli ammessi al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’Istante potrà eventualmente fruire, nel rispetto dei requisiti e nei limiti normativamente previsti, della detrazione di cui al citato articolo 16-bis comma 1 lettera f) del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). L’Agenzia ha aggiunto che l’esercizio dell’opzione non sarebbe ammesso in relazione a tali spese in quanto l’intervento in questione non rientra fra quelli indicati nell’art. 121 co. 2 del Decreto Rilancio.