SUPERBONUS: le prospettive per l’anno 2022 e gli adempimenti per l’anno 2021

I nuovi termini di scadenza per l’anno 2022

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, stanti le crescenti difficoltà nel reperire o nel farsi consegnare in tempi congrui i materiali per gli interventi in corso, sono molti i cittadini che si stanno chiedendo quali siano le scadenze del Superbonus e degli altri bonus fiscali all’edilizia.

Ad oggi, il disegno di legge di bilancio 2022 deve ancora essere approvato, dunque le informazioni a seguire sono in attesa di conferma.

Le novità più importanti contenute nel disegno di Legge di bilancio 2022 riguardano senz’altro la proroga del Superbonus 110%. Al momento la proroga sembra però differenziata:

  • Per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera d) dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate - soggetti di cui al comma 9, lettera a) dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 - sarà possibile usufruire del superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma dal 2024 scatterà una progressiva diminuzione delle percentuali detraibili.

In particolare, la maxi detrazione resterà al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Lo sconto si ridurrà poi al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024, mentre per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione fiscale sarà pari al 65%.

  • Proroga al 31 dicembre 2023 per le cooperative e gli ex IACP, sempre che alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% dei lavori(tale percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori agevolati, cfr. risposta ad interpello n. 791/2021).
  • Proroga al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche che alla data del 30 settembre 2021 hanno già effettuato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – Superbonus (Cilas) o hanno già avviato le formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione con ricostruzione; 
  • Proroga al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui che realizzano interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
    In tutti gli altri casi -e quindi per tutte le persone fisiche che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro- il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.

Sul punto è tuttora aperto un tavolo di confronto per valutare se innalzare il tetto ISEE alla soglia di 40.000 euro o stralciarlo, generalizzando di fatto la scadenza al 31 dicembre 2022.

Il disegno di legge interviene anche sulla proroga delle opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda, ossia la cessione del credito d’imposta e il contributo sotto forma di sconto in fattura. Con specifico riguardo al c.d. Superbonus 110%, si prevede la possibilità di esercitare le dette opzioni relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Gli adempimenti da effettuare entro il 31 dicembre per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

In base all’art. 119 Decreto Rilancio vigente, sono ammesse al Superbonus le “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022”. Come testualmente emerge dalla disposizione, a rilevare non è la data di ultimazione delle opere bensì l’intervallo temporale in cui le spese vengono sostenute.

Come noto, il contribuente può esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito al termine dei lavori oppure in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Il SAL è un documento contabile, redatto dal Direttore dei Lavori, all’interno del quale sono riassunte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, e contiene tra gli altri dati l’importo del corrispettivo maturato, gli acconti corrisposti e quelli da corrispondere.          
In base all’art. 121 D.L. n. 34/2020, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Per esercitare l’opzione, il contribuente deve procurarsi:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico la quale deve certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

Come chiarito dalla Direzione Regionale delle Entrate del Veneto con risposta ad istanza di interpello n. 907-1595/2021, chi pagherà una frazione delle spese agevolate entro il prossimo 31 dicembre dovrà aver realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo, altrimenti potrà avvalersi della prima rata del Superbonus esclusivamente sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 da presentare nel 2022 (rimane salva la possibilità di poter cedere le rate successive).

Parimenti, non potrà esercitare l’opzione neppure chi centrerà la soglia del 30% dopo il 31 dicembre, ma prima del 16 marzo 2022, termine per comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate.            
Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla D.R.E. Veneto, l’asseverazione del tecnico dovrà quindi “fotografare” un Sal di almeno il 30% (o un secondo Sal di almeno il 60%) raggiunto al 31 dicembre.

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