L’esecuzione degli interventi ammessi al Superbonus e/o ad altri incentivi fiscali all’edilizia non consente di fruire dell’aliquota IVA agevolata al 4%, che è riservata agli interventi di nuova costruzione delle prime case di abitazione o dei fabbricati cd. Tupini.
Per i corrispettivi di appalto relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia, si applica l’IVA al 10% (n. 127-quaterdecies della Tabella A Parte III del D.P.R. n. 633/1972). Con la risposta ad interpello n. 19/2021, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente recepito la nuova definizione di ristrutturazione edilizia ex art. 3 co. 1 lett. d) d.p.r. 380/2001 anche ai fini dell’applicazione dell’IVA agevolata quindi la circostanza che l’intervento di ristrutturazione edilizia sia eseguito mediante demolizione e ricostruzione non dovrebbe ostare al riconoscimento dell’IVA al 10% (cfr. “In ossequio a tale modifica normativa, si ritiene che la ristrutturazione, consistente nella demolizione e ricostruzione, con aumento della volumetria, possa essere ricondotta alla fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del TUE con la conseguenza che i relativi contratti di appalto saranno soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127-quaterdecies), della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA”.).
Parimenti, si applica l’IVA al 10% per l’acquisto di beni finiti diversi dalle materie prime e semilavorate destinati alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia (n. 127-terdecies della Tabella A Parte III del D.P.R. n. 633/1972).
Con la risposta ad interpello n. 71/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per beni finiti si intendono “quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile” ossia quei “beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità".
Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, le scale a chiocciola, a giorno o retrattili in legno o altro materiale, le porte, i lavandini, ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio ecc.
Viceversa, sono da considerare materie prime e semilavorate: le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri " (risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982).