Verso l’obbligo della riqualificazione energetica degli edifici esistenti dal 2027   

 

Il prossimo 14 dicembre verrà resa pubblica una proposta della Commissione europea sulla prestazione energetica nell’edilizia di cui già circola una bozza. 

Le disposizioni più recenti risalgono alla cd. Energy Performance of Building Directive III (EPBD III), la Direttiva (UE) n. 2018/844 del 30 maggio 2018 che ha modificato la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. 

La nuova proposta si inserisce nella più ampia Strategia europea del Green Deal che comprende una serie di iniziative dirette a promuovere la riqualificazione energetica degli edifici, specie quelli residenziali e quelli pubblici, ai fini della riduzione delle emissioni di CO2, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità della vita ma anche di una maggiore crescita e occupazione.  

I dati attestano che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra. 

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di realizzare un’Unione Europea a impatto climatico zero entro il 2050 diventa urgente programmare una transizione ecologica degli edifici esistenti, in aggiunta alla revisione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione. 

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, a partire dal 1° gennaio 2030 essi dovranno essere a 0 emissioni.  

Per gli edifici di proprietà o posseduti dalle pubbliche amministrazioni, l’obiettivo è anticipato al 1° gennaio 2027. 

Quanto agli edifici esistenti, essi dovranno soddisfare gli standards minimi che saranno fissati dal Piano di riqualificazione edilizia nazionale con lo scopo di raggiungere l’obiettivo di trasformare l’intero patrimonio edilizio esistente ad emissioni 0 entro il 2050. 

Secondo la Commissione europea, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli edifici esistenti dovranno essere conformi ai requisiti prestazionali minimi 

In particolare, gli Stati membri dovranno assicurare che gli edifici e le unità immobiliari che saranno vendute o affittate ad un nuovo conduttore, con l’eccezione delle unità condominiali, dovranno raggiungere  

  • almeno la classe energetica E, se la vendita o l’affitto sono conclusi dopo il 1° gennaio 2027; 
  • almeno la classe energetica D, se la vendita o l’affitto sono conclusi dopo il 1° gennaio 2030; 
  • almeno la classe energetica C, se la vendita o l’affitto sono conclusi dopo il 1° gennaio 2033; 

Qualora alla data della compravendita l’immobile non soddisfi i requisiti prestazionali minimi sopra indicati, il compratore potrà acquistarlo alla condizione che si impegni a rendere l’edificio conforme agli standards richiesti entro 3 anni dall’acquisto. 

Per quanto riguarda i condominii (si utilizza l’espressione di edifici con più appartamenti), è richiesto che tali edifici raggiungano  

  • almeno la classe energetica E dopo il 1° gennaio 2030; 
  • almeno la classe energetica D dopo il 1° gennaio 2035; 
  • almeno la classe energetica C dopo il 1° gennaio 2040. 

Nella bozza di proposta è previsto che i legislatori nazionali possano escludere dall’obbligo di rispettare i requisiti minimi obbligatori gli edifici di interesse storico, artistico o paesaggistico nella misura in cui gli interventi di riqualificazione energetica sarebbero in contrasto con la salvaguardia delle loro caratteristiche, gli edifici di culto e religiosi, gli edifici con una superficie inferiore a 50 m2, gli edifici residenziali utilizzati per un periodo inferiore a 4 mesi all’anno o comunque per un periodo ridotto e che determinano un consumo di energia inferiore al 25% di quello annuale presunto, nonché gli edifici rurali non residenziali, i siti industriali e le fabbriche aventi una bassa domanda di energia, ecc. 

In attesa di poter leggere il testo ufficiale della proposta di direttiva e di seguire l’iter legislativo che seguirà in seno al Parlamento Europeo e al Consiglio, una cosa è certa: gli interventi di riqualificazione energetica non saranno più un optional. 

Conviene pertanto affrettarsi e sfruttare gli incentivi fiscali a disposizione, dall’Ecobonus ordinario (dal 50% all’85%) che si estende agli edifici di tutte le categorie catastali e di cui possono beneficiare tutti i contribuenti che dispongono di un titolo idoneo (sia soggetti IRPEF che IRES), al Super-Ecobonus 110% che interessa le persone fisiche e i condominii in relazione ad interventi su edifici e unità immobiliari residenziali ma anche altri soggetti (come le ONLUS, OdV, le APS) su edifici di qualsiasi categoria catastale, gli IACP sugli immobili adibiti all’edilizia residenziale pubblica, le cooperative di abitazione a  proprietà indivisa ecc. 

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