I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 157 del 2021 c.d. Decreto anti-frodi.

Con la circolare 16/E del 29 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle novità previste dal d.l. n.157/2021, c.d. “Decreto anti-frodi”, entrato in vigore dal 12 novembre 2021. 
Tale decreto, come noto, ha introdotto nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri Bonus diversi dal Superbonus.    
Si rammenta che anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, l’art. 119, comma 13, del Decreto rilancio già prevedeva l’obbligo di asseverazione della congruità della spesa.

La circolare 16/E analizza dunque le novità introdotte sia con riferimento al Superbonus che agli altri Bonus diversi da questo.

Superbonus

Con riferimento al Superbonus l’articolo 1, comma 1, lett. a), del Decreto anti-frodi ha previsto un’estensione dell’obbligatorietà del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi.         
Ha inoltre rinviato ad un ulteriore decreto ministeriale (del Ministro della transizione ecologica) l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui è necessario fare riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute per gli interventi rientranti nella predetta agevolazione.

Visto di conformità - Superbonus

L’obbligo del visto di conformità viene esteso dunque anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».
Tale obbligo è escluso nelle ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Viene inoltre precisato che il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.           
Il visto non è necessario nei casi in cui venga richiesto sull’intera dichiarazione dei redditi, in tal caso viene “assorbito” e sarà quindi valido anche ai fini dell’utilizzo in detrazione del Superbonus.

Utile precisazione riguarda poi la detraibilità. Infatti, l’Agenzia precisa che, dal combinato disposto dell’art. 1, co. 1, lett. a), n.1 del Decreto anti-frodi e dell’art. 119, co. 15, sono detraibili le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Con riferimento all’ambito di applicazione temporale, il Decreto trova applicazione, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, in applicazione al criterio di cassa (secondo cui il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che da diritto alla detrazione). Stante ciò l’Agenzia precisa che il visto di conformità non è previsto per le spese relative all’anno 2020, indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno, anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. L’obbligo non sussiste neanche nel caso di dichiarazione dei redditi integrativa ad una precedente tale data.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali invece, cui si applica il differente criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

Asseverazione – Superbonus

L’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), del Decreto anti-frode ha modificato il comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto rilancio il quale prevedeva che l’asseverazione per l’attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus, dovesse tenere conto dei prezziari successivamente individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 e, nelle more, dei prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, dei listini ufficiali o dei listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, dei prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Con l’introduzione del decreto anti-frodi, per stabilire la congruità delle spese, occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal predetto decreto ministeriale, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica. L’agenzia ritiene che, nelle more dell’adozione di tale Decreto si debba continuare a fare riferimento al d.m. del 6 agosto 2020 del ministro dello sviluppo economico recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus» che, nell’allegato A al punto 13.1 determina alcuni criteri da adottare per l’attestazione del costo massimo per tipologia di intervento.

Cessione delle rate residue non fruite

Poiché l’obbligo di asseverazione, così come quello di apposizione del visto di conformità era già previsto dal Decreto rilancio, resta invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito in riferimento alle rate residue non fruite. Pertanto, il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, relativa all’anno 2020, la prima rata di spese e intende cedere le rate residue non fruite, nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Bonus diversi dal Superbonus

Come anticipato il Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione per la congruità delle spese anche ai Bonus diversi dal Superbonus, qualora il beneficiario opti per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.      
Il visto non è invece necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiederlo sull’intera dichiarazione nei casi previsti dalla legge.
Per contro l’attestazione della congruità delle spese prevista nel caso di adempimento di riqualificazione energetica è necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione in quanto questa è già contenuto nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

Visto di conformità – altri Bonus

Il Decreto anti-frodi oltre ad aver previsto la predetta estensione del visto di conformità ai bonus diversi dal Superbonus per i quali viene esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, prevede che tale visto possa essere rilasciato dagli stessi soggetti individuati in tema di Superbonus e che, in caso di visto di conformità infedele, siano applicabili, le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 241 del 1997.

Asseverazione – altri Bonus

Ai fini dell’asseverazione per l’attestazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a), dell’articolo 119 del Decreto rilancio, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui sopra, fermo restando che, nelle more dell’adozione di tale decreto ministeriale, la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

L’Agenzia ritiene, inoltre, che l’attestazione della congruità della spesa possa essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus.

Infine, chiarisce che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori (SAL) o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina -a differenza di quella prevista per il Superbonus- non richiede tali adempimenti.        
Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, dei lavori previsti, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

Gli obblighi introdotti dal Decreto anti-frodi si applicano alle comunicazioni trasmessi all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.         
Come già illustrato nelle FAQ del 22 novembre 2021, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento fatto dai contribuenti prima dell’entrata in vigore delle modifiche e, pertanto, non sussistente il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese per quei contribuenti che abbiano assolto il pagamento delle fatture anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi ma che non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.        
Va da sé che quindi, per quanto riguarda le opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, non sono richiesti l’apposizione del visto e l’asseverazione. I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti anche dopo tale data, fatta salva la procedura di controllo preventivo e possibile sospensione da parte dell’Agenzia, introdotta con il Decreto anti-frodi.

L’obbligo di apposizione del visto e di asseverazione delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito che riguardano rate residue non ancora fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 il cui accordo di cessione si perfezioni però a decorrere dal 12 novembre 2021.

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti: il rafforzamento dei controlli preventivi

L’art. 2 del Decreto anti-frodi ha inserito nel Decreto rilancio, con funzione di presidio preventivo, l’art. 122-bis rubricato «Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi». Ai sensi del comma 1 di tale articolo, l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni gli effetti di tali comunicazioni.
Il comma 2 prevede che, se all’esito del controllo effettuato nei trenta giorni vengono rilevati dei rischi, la comunicazione di considera non effettuata e l’esito è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se tali rischi invece non vengono confermati, oppure risulta decorso il periodo di sospensione senza che questi vengano confermati, la comunicazione produce gli effetti normativamente previsti. In tale ipotesi il termine di utilizzo del credito è da ritenersi prorogato per un periodo pari a quello di sospensione (al massimo quindi per 30 giorni).

Resta inteso che il sopra descritto presidio preventivo posto in essere dall’Agenzia delle entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. 
Il comma 4, inoltre, prevede che i soggetti di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 231/2007 sull’antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, non devono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 («Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette») e 42 («Astensione») del predetto decreto legislativo, fermi restando gli obblighi ivi previsti, fra cui la segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF).   
L’agenzia ritiene quindi che laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette alla UIF, a prescindere dall’effettivo assolvimento del relativo obbligo da parte dei soggetti obbligati di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo sull’antiriciclaggio, e ciononostante, tali soggetti procedano all’acquisto del credito, tale condotta è valutabile anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in oggetto.

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