Superbonus 110% e SAL: è possibile ottenere l'agevolazione su acconti per opere non realizzate?

 

Numerose testate di stampa hanno ripreso in queste ore la notizia secondo la quale sarebbe possibile il pagamento anticipato dei lavori ammessi al Superbonus 110%, con la possibilità di fruire della detrazione, sotto la mera condizione che i lavori siano effettivamente realizzati.

Questa affermazione si basa su una risposta resa dal sottosegretario Federico Freni all’on. Gian Maria Fragomelli nel corso della seduta della Commissione Finanze della Camera tenutasi lo scorso 17 novembre.

Nella risposta si legge infatti che: “i benefici in commento sono correlati al « sostenimento » delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili. … Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.”

A nostro avviso, la risposta non affronta il tema del pagamento anticipato di lavori non ancora effettuati, ma si limita a chiarire che, qualora il contribuente paghi un acconto basato su un SAL, il suo diritto alla detrazione per queste spese si consolida definitivamente soltanto a fronte del completamento dei lavori.

Il testo del quesito sottoposto al Ministero era infatti: “se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di “Superbonus-ecobonus” e il miglioramento sismico nel caso di “Super bonus-sismabonus” nei termini asseverati al momento dell’inizio dei lavori”.

Rispetto a tale quesito, la risposta del sottosegretario è chiara: “La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Resta invece sottointeso che il pagamento dell’acconto deve avvenire per SAL, e dunque sulla base di lavori che devono essere stati effettivamente realizzati e che devono avere una consistenza pari almeno al 30% del totale.

In caso di SAL, infatti, il modello di Asseverazione prevista dall’Allegato 2 del d.m. 6 agosto 2020 richiede di indicare la consistenza dei lavori realizzati. Non sembra dunque possibile richiedere l’applicazione del Superbonus 110% per SAL in relazione ad acconti per lavori non effettuati.

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