Entra in vigore oggi il Decreto per il contrasto alle frodi e per il rafforzamento dei controlli nel settore del Superbonus e degli altri bonus fiscali all’edilizia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 157/2021 per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in vigore da oggi.

Molteplici e rilevantissime le novità da segnalare:

  1. VISTO DI CONFORMITA’

Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e che deve essere rilasciato dal commercialista o altro consulente fiscale a ciò abilitato ai sensi dell’art. 119 co. 11 e art. 121 co. 1-ter Decreto Rilancio, diventa documento imprescindibile per accedere al Superbonus in tutte le sue forme (compresa la detrazione dall’imposta lorda sui redditi in dichiarazione, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta che presta l'assistenza fiscale) e per avvalersi di tutti gli altri bonus fiscali all’edilizia ammessi all’esercizio dell’opzione ossia suscettibili di essere fruiti mediante il cd. sconto in fattura o la cessione del credito (i.e. bonus facciate, bonus ristrutturazioni limitatamente a determinate categorie di interventi, Ecobonus, Sismabonus, incentivo per l’installazione degli impianti fotovoltaici o delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici).

  1. PREZZI CALMIERATI

Per garantire che i prezzi applicati dai fornitori dei beni e dei servizi connessi al Superbonus siano congrui, si prevede che l'asseverazione della congruità delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica debba essere fondata oltre che sui prezzari individuati dal Decreto Requisiti del MISE del 06.08.2020 (Allegato I) anche sui valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del Ministro della transizione ecologica da adottarsi entro 30 giorni.

 

  1. POTERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOSPENDERE FINO A 30 GIORNI LE COMUNICAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE SE RAVVISA PROFILI DI RISCHIO E FINANCO DI DICHIARARLE INEFFICACI ALL’ESITO DEL CONTROLLO

Si attribuisce all’Agenzia delle entrate la facoltà di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Tale disposizione investe espressamente tutti i soggetti della “catena del credito”, compresi i cessionari che non hanno alcun rapporto con il beneficiario della detrazione o primo cedente. Diventa pertanto fondamentale per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nonché per coloro che acquistano crediti derivanti dalle detrazioni fiscali all’edilizia, regolare contrattualmente l’acquisto del credito fiscale prevedendo adeguate clausole sospensive o comunque di protezione.

Difatti, in base al nuovo art. 122-bis D.L. n. 34/2020, può accadere che all'esito del controllo risultino confermati i rischi rilevati e che l’Agenzia delle Entrate consideri non effettuata la comunicazione.

È previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabiliti  criteri,  modalità  e  termini per l'attuazione, anche progressiva, di tali disposizioni.

La norma chiarisce che i profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
  2. b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
  3. c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Da una prima lettura, emerge chiaramente l’obiettivo della norma di contrastare il sorgere e la circolazione di crediti totalmente o parzialmente inesistenti o fondati su documentazione fraudolenta nonché ad assicurare che il meccanismo dell’opzione si presti a costituire un veicolo di violazione ed elusione delle norme anti-riciclaggio.

 

  1. INDEROGABILITA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO PER I SOGGETTI OBBLIGATI

Si prevede che i soggetti obbligati al rispetto del D.Lgs. n. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non procedano all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti dell’obbligo di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette di cui all’art. 35 e di astensione dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni di cui all’art. 42.

La nuova disposizione non aggiunge nulla di nuovo ma chiarisce come la disciplina della cessione del Superbonus e degli altri bonus fiscali all’edilizia debba necessariamente armonizzarsi con la normativa di matrice europea e inderogabile sulla prevenzione e repressione del riciclaggio.

Quali le implicazioni?

Per tutti i soggetti obbligati ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2007 diviene fondamentale adottare un insieme di regole, procedure e modalità operative “su misura” per l’acquisto dei crediti fiscali ex art. 121 D.L. n. 34/2020 che assicuri la capacità di rilevare gli indicatori di anomalia, desumibili dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta,  in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui  è riferita, in base agli elementi acquisiti.

 

  1. AVVISO DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA

Per il recupero degli importi dovuti non versati oltre sanzioni ed interessi, compresi gli importi relativi a contributi indebitamente percepiti o  fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, l'Agenzia delle entrate emette apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 D.P.R. n. 600/1973 a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

In difetto di pagamento entro 60 giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal D.P.R. n. 602/1973. Naturalmente, l’atto potrà essere impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria competente.

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