Tax credit e contributi a fondo perduto fino al 31.12.2024 per la riqualificazione degli alberghi e delle altre strutture ricettive

Il Consiglio dei Ministri nel corso della seduta dello scorso 27 ottobre 2021 ha approvato un Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, del quale circola una bozza non ufficiale.

Il titolo I sulle misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 persegue 8 obiettivi, fra cui il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva mediante il riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator.

In particolare, l’art. 1 del decreto-legge (Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche) riconosce a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024, in favore delle imprese alberghiere – nonché delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita   dalla L. n. 96/2006 2006, e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive all’aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico,  ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici –  un credito d’imposta nella misura dell’80% delle spese sostenute in relazione a uno o più dei seguenti interventi:

  1. gli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  2. gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla L. n. 13/1989 e al D.P.R. n. 503/1996;
  3. gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e);
  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3 L. n. 323/2000;
  5. spese per la digitalizzazione previste dall’art. 9, co. 2, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014.

Per i medesimi interventi e destinatari, è altresì riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000,00 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta. Tale contributo può essere aumentato, anche cumulativamente:

  1. fino ad ulteriori 30.000,00 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  2. fino ad ulteriori 20.000,00 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 D.Lgs. n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
  3. fino ad ulteriori 10.000,00 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Tali incentivi sono riconosciuti nell’ammontare massimo consentito ai sensi del comma 13 dell’art. 1 per ciascun contribuente nell’arco temporale di vigenza delle agevolazioni (fino al 31.12.2024).

In base al comma 13, infatti, tali misure si collocano fra gli aiuti di Stato “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del  TFUE e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

In ogni caso, in base all’art. 1 co. 3 del decreto-legge in commento, il riconoscimento del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto non può eccedere l’importo dei costi sostenuti.

Inoltre, la misura massima del contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di 100.000 euro e, comunque, non può essere superiore al 50% dei costi dell’investimento.

L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari, o di una cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.

La disciplina degli incentivi succitata riguarderà gli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e quelli già avviati ma non ancora conclusi prima di tale data.

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Diversamente dai crediti d’imposta di cui all’art. 121 Decreto Rilancio, il tax credit alberghi 80% è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997, nei limiti di cui all’articolo 34, co. 1, della L. n. 388/2000 e all’art. 1, co. 53, della L. n. 244/2007.

Tale credito d’imposta è ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi.

Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari secondo le modalità fissate dall’Agenzia delle Entrate.

Il vantaggio di tale agevolazione rispetto agli altri incentivi fiscali all’edilizia come il Sismabonus, l’Ecobonus e l’Eco-sismabonus è certamente apprezzabile sul piano della semplificazione degli adempimenti da espletare.

Occorrerà comunque attendere l’avviso del Ministero del turismo contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti che sarà pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Considerato che gli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto) saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico delle domande, occorrerà iniziare a condurre sin d’ora le opportune valutazioni.

 

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