Legge di Bilancio 2021: nuovi tetti massimi di spesa per gli edifici danneggiati da eventi sismici

La legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) amplia l’ambito applicativo dell’art. 119 co. 4-ter Decreto Rilancio, che innalza del 50% i limiti di spesa ammessi al Superbonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, includendovi quelli situati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Mentre il comma 4-ter afferma che il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione, il nuovo comma 4-quater stabilisce una norma speciale che estende la portata del Super-Sismabonus ammettendo la possibilità di fruire dello stesso per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Segnatamente, si legge: “Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».

Il legislatore è intervenuto anche sul tetto massimo di spesa per gli interventi trainati di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, originariamente fissato in euro 3.000,00 e che viene fatto salvo per gli interventi in corso di esecuzione. Il nuovo comma 8 dell’art. 119 prevede un tetto massimo pari a

  • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

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