Il condòmino dissenziente può intralciare i lavori ammessi al Superbonus?

Con riferimento alle opere sulle parti comuni condominiali ammesse al Superbonus, l’art. 119 co. 9-bis D.L. 34/2020 ha previsto un quorum deliberativo speciale più favorevole per l’approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché per l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per il cd. sconto in fattura.

Infatti, se il quorum costitutivo rimane quello previsto dall’art. 1136 c.c. (tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio) il quorum deliberativo consiste in un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Dal momento che l’esercizio delle prestazioni professionali e l’esecuzione dei lavori sulle parti comuni condominiali ammessi al Superbonus potrebbero richiedere l’accesso nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei condòmini dissenzienti, è utile ricordare che in forza dell’art. 843 c.c. questi ultimi devono permettere l’accesso “sempre che ne venga riconosciuta la necessità”.

In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della necessità di accedere nell’altrui proprietà, occorre procedere ad una valutazione della situazione dei luoghi, per comprendere se la soluzione prescelta di accesso e passaggio per un determinato immobile altrui sia l’unica possibile, oppure, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia dei richiedenti il passaggio che del proprietario che deve subirlo (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 6 maggio 2021 n. 11872).

In altri termini, ove sia possibile procurarsi “aliunde” il passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessarietà.

Ove viceversa il passaggio sia necessario, il condòmino interessato deve permettere l’entrata ed il transito.  In caso di omessa collaborazione, il condominio potrà comunque far valere il proprio diritto in via d’urgenza. 

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