Il Bonus Facciate si applica al 90% anche per i lavori che si concluderanno dopo il 31 dicembre 2021? La risposta dipende dalla natura del beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Liguria, con la risposta ad istanza di interpello n. 903-521/2021, ha riconosciuto la possibilità per un condominio di fruire del Bonus Facciate 90% (art. 1 comma 219 Legge di bilancio 2020 n. 160/2019) anche in relazione alle opere che saranno ultimate dopo la data di scadenza dell’agevolazione, attualmente fissata al 31 dicembre 2021, a condizione che entro quest’ultima venga effettuato il pagamento del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura da parte della ditta esecutrice dei lavori. 

L’Agenzia delle Entrate ha rammentato che ai fini dell’imputazione delle spese sostenute occorre fare riferimento: 

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa, e quindi alla data di effettivo pagamento; 
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza, ossia alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti. 

Richiamando la circolare n. 2 del 14.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha altresì ribadito che “ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condominio.”  

Su tali premesse e in forza del dettato letterale dell’art. 121 co. 1-bis D.L. n. 34/2020 concernente l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per il cd. sconto in fattura, che solo relativamente al Superbonus stabilisce che i SAL non possono essere più di due e che ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che “qualora per l’effettuazione di un determinato intervento […] non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.  

L’Agenzia delle Entrate ha così ammesso il condominio a fruire del Bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorchè non terminati, laddove in conformità al criterio di cassa a cui devono fare riferimento i soggetti come il condominio, il pagamento ai soggetti esecutori dei lavori della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti. 

Dello stesso tenore è stata la recente Risposta scritta del sottosegretario all'Economia Federico Freni all’interrogazione in VI Commissione Permanente Finanze del 20 ottobre 2021 (n. 5-06751 Fragomeli, pp. 308-312) secondo la quale “si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.”. 

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