Spetta all’asseveratore valutare se gli interventi di consolidamento e ricostruzione del muro di contenimento di una casa rientrino fra gli interventi antisismici ammessi al Super-Sismabonus

Nella risposta ad istanza di interpello n. 706 del 14 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità di ammettere al Super-Sismabonus le spese sostenute dal proprietario di una casa indipendente relative agli interventi di consolidamento e ricostruzione, con criteri antisismici, del muro di contenimento che circonda l’unità residenziale, svolti congiuntamente ad altri interventi antisismici e di riqualificazione energetica sull'immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono agevolati gli interventi per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui art. 16-bis, comma 1, lettera i), D.P.R. n. 917/1986 e che con riferimento agli interventi trainanti antisismici non va verificato se gli immobili siano funzionalmente indipendenti e dotati di accesso autonomo in quanto l’art. 119 comma 4 D.L. n. 34/2020, a differenza dei commi 1 e 2 concernenti il Super-ecobonus, non richiama tali caratteristiche.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il quesito sollevato dall’istante - se l'intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile, e ricostruzione dello stesso con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti possa rientrare tra quelli antisismici ammessi al Superbonus - necessita di accertamenti di tipo tecnico, di competenza del professionista incaricato di asseverare in base al D.M. n. 58/2017, l'efficacia dell’intervento in parola al fine della riduzione del rischio sismico come previsto dall’art. 119 co. 13 lett. b) del Decreto Rilancio.

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