Con la risposta ad istanza di interpello n. 956-2462 del 6 ottobre, in un caso seguito dal Team Bonus Fiscali BM&A, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ha confermato che sono ammessi a fruire del cd. Super-Sismabonus acquisti di cui all’art. 119 co. 4 D.L. 34/2020 e art. 16 co. 1-septies D.L. 63/2013 gli acquisti di unità antisismiche derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici realizzati sulla base di un titolo abilitativo rilasciato dopo il 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di avvio dell’iter autorizzatorio. Tale principio è stato ribadito anche nella risposta ad interpello 674 del 6.10.2021.
Nel caso che ha dato origine alla risposta n. 956-2462, l’istante è un’impresa di costruzione che nel novembre del 2016 aveva presentato domanda di Permesso di Costruire per l’esecuzione di interventi antisismici mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento di un intero edificio di sua proprietà ubicato in un Comune classificato in zona sismica livello 3 (successivamente riclassificato in zona sismica livello 2, per effetto della delibera della DGR n. 244 del 9 marzo 2021 pubblicata nel BUR Veneto n. 38 del 16 marzo 2021).
L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver conseguito il rilascio del titolo abilitativo nel novembre 2017 e che allo stato attuale sono già state presentate le segnalazioni certificate per l'agibilità parziale relativa a 5 unità immobiliari e che debbono ancora ultimati i lavori relativi all'ultima unità immobiliare.
In ragione del mutamento della disciplina normativa frattanto intervenuto, la società chiede se il futuro acquirente dell’unità immobiliare antisismica rimasta invenduta possa accedere al Super-Sismabonus acquisti ferma restando la sussistenza di tutti i presupposti normativamente previsti.
L’Agenzia delle Entrate, accogliendo la soluzione interpretativa illustrata dal contribuente, ha chiarito che è possibile usufruire del sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 nel caso di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° gennaio 2017 ed il permesso di costruire è stato rilasciato successivamente a tale data. Ciò alla luce della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 68, della legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021), per effetto della quale la detrazione prevista dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 spetta per interventi «le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio».
Per la corretta interpretazione della locuzione “ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”, l’Agenzia ha richiamato il parere rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 9 agosto 2021 prot.7876 secondo cui tale ampliamento dell’ambito applicativo della norma agevolativa vale esclusivamente per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.
Alla domanda se l’omessa allegazione dell’asseverazione di rischio sismico ante operam precluda l’accesso del futuro acquirente dell’unità immobiliare al Super-Sismabonus acquisti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che tale omissione non può ritenersi ostativa in quanto alla data di presentazione della domanda di Permesso di Costruire l’intervento non rientrava nell’ambito applicativo dell’agevolazione.
Pertanto, subordinatamente al deposito dell’asseverazione di rischio sismico di cui all’Allegato B D.M. 58/2017 entro la data di stipula del rogito dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione, l’acquirente della casa antisismica che soddisfi i requisiti soggettivi per fruire del Superbonus e che effettui il pagamento del prezzo entro la data di scadenza dell’agevolazione, è astrattamente ammesso a beneficiare della detrazione d’imposta pari al 110% del prezzo dell’unità immobiliare (o ad optare per l’eventuale sconto in fattura applicato dal venditore o per la cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente all’ammontare della detrazione spettante).
Si rammenta che ad oggi la data di scadenza del Super-Sismabonus acquisti, entro la quale deve essere concluso il rogito e pagato il prezzo, è fissata al 30 giugno 2022.
La data del rogito, inoltre, va fissata entro 30 mesi dalla fine dei lavori (nella risposta all’interpello viene erroneamente riportato il termine di 18 mesi, senza considerare l’emendamento introdotto dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).
Quanto alla individuazione della data di “conclusione dei lavori”, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il quesito implichi il rilascio di un parere tecnico, essendo estraneo all’ambito di applicazione dell’istituto dell’interpello.