Il Parere del MIC: La nozione di “ristrutturazione fedele” vale anche per gli immobili ricadenti in area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico

Il Ministero della Cultura, interpellato per rispondere alla interrogazione presentata dall’On.le Piergiorgo Cortelazzo in Commissione VIII (Ambiente) 5-06704, ha chiarito che gli immobili ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 rientrano fra gliimmobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 lett. d) dell’art. 3 TUE “gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

Secondo il MIC, la norma sopra richiamata comprende non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio.

A supporto di tale approccio interpretativo, il Ministero della Cultura richiama la nozione stessa di tutela del paesaggio accolta dalla Corte Costituzionale, la quale si riferisce alla morfologia del territorio e riguarda l'ambiente nel suo aspetto visivo (Corte, cost. n. 367 del 2007).

Inoltre, il MIC si riporta alla giurisprudenza penale e amministrativa secondo la quale la deroga al regime ordinario della ristrutturazione edilizia deve trovare applicazione “anche quando il vincolo paesaggistico riguarda una zona e non un singolo immobile” (Cass. pen. Sez. III, sent. 8 marzo 2016, n. 33043) e la locuzione “immobili sottoposti a tutela” deve essere intesa in senso lato, “non coincidendo con il singolo edificio ma comprendendo anche le aree e i terreni oggetto di tutela” (TAR Sardegna, sentenza n. 772 del 2017).

La risposta del MIC si pone in contrasto con il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 7944 rilasciato l’11 agosto scorso su specifica richiesta del Comune di Bassano del Grappa, che distingueva i beni culturali dai beni paesaggistici e addiveniva alla seguente conclusione, già espressa nella nota interpretativa prot. 6865 del 08.07.2021: «per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) - sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco - sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo».

Si segnala che lo stesso CSLP aveva ammesso la necessità di interpellare sul punto il MIT: “La materia de qua non può, tuttavia, prescindere da un coinvolgimento del Ministero della cultura, dicastero con competenza esclusiva sulla tutela dei beni culturali e concorrente con le Regioni sui beni paesaggistici.”.

Di conseguenza, il parere espresso dal Ministero della Cultura, richiamato nella risposta scritta all’interrogazione parlamentare del 22 settembre 2021, è destinato a superare i chiarimenti recentemente espressi dal CSLLP.

 

 

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