L’Agenzia delle Entrate ammette il Super-Sismabonus anche per interventi nei centri storici limitati a singole unità strutturali e non estesi all’intero conglomerato edilizio

Con la risposta all’istanza di interpello n. 598 del 16 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione sull’applicabilità del Super-Sismabonus alle unità immobiliari ubicate in centro storico facenti parte di agglomerati edilizi.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, il condominio istante intendeva effettuare interventi di consolidamento statico e specificava che il fabbricato, sito in centro storico, costituiva una singola unità edilizia strutturale facente parte di un aggregato edilizio ovvero strutturale, essendo strutturalmente connessa ad un insieme non omogeneo di edifici interconnessi.

La questione veniva sollevata in ragione della lettera dell’art. 16-bis co. 1 lett. i) TUIR, che definisce come interventi antisismici ammessi al Sismabonus quelli “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

L’Amministrazione finanziaria, interrogata sul significato da attribuire alla locuzione “progetto unitario”, ha recepito il parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. n. 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate RU n. 7035 del 13 luglio scorso secondo cui il riferimento a progetti unitari può essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che caratterizza i centri storici, con la conseguenza che i progetti possono riguardare interventi locali di cui al punto 8.4.1.delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC 2018).

Si rammenta che per unità strutturale (US) si intende la porzione di aggregato che “dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi” (NTC 2018, par. 8.7.l) ed “è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse” (Circolare 21 gennaio 2019 n. 7).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la valutazione circa l’indipendenza strutturale e sismica dell’edificio rispetto agli altri facenti parte del medesimo conglomerato edilizio non compete alla stessa in quanto richiede verifiche tecniche ed accertamenti di fatto di natura non fiscale.

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