La Commissione consultiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in un parere del 13 luglio 2021 ha preso posizione in merito all’applicazione del sismabonus ad interventi “locali” effettuati in unità ricomprese in un aggregato edilizio.
Come è infatti noto l’art. 16-bis, co. 1, lett. i), prevede che le detrazioni fiscali per interventi antisismici spettino per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure, precisando che tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
La formulazione della norma ha portato ad incertezze interpretative relative all’applicazione della detrazione ad interventi relativi ad aggregati (come le villette a schiera) ed i centri storici. Un’interpretazione più rigorosa portava a richiedere che l’intervento sulla singola unità immobiliare di un centro storico, anche se strutturalmente indipendente dalle altre, dovesse tuttavia essere contestualizzata in un più ampio progetto dell’intero aggreggiato edilizio, rendendo così complicata e costosa la progettazione degli interventi.
Con il parere del 17 luglio 2021, prot. 7035, la Commissione ha fatto propria un’interpretazione sostanzialistica, volta a enfatizzare la finalità della norma.
Ha in particolare affermato che:
- il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle suddette norme;
- la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti, una riduzione del rischio sismico;
- le esperienze sul campo assegnano agli “interventi di riparazione o locali”, così come definiti al punto 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, un ruolo fondamentale nella prevenzione del rischio sismico.
Sulla scorta di queste premesse ha così affermato che gli interventi di riparazione o locali rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati.
La commissione ha quindi affermato che sono quindi certamente da ritenersi ammissibili lavori
del tipo di quelli di seguito richiamati:
- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Ha così chiarito che rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di riparazione o locali” realizzati su una “villetta a schiera” inclusi nell’elencazione esemplificativa su esposta.
La posizione espressa nel parere permette di ridurre notevolmente gli adempimenti relativi all'applicazione del super-sismabonus in aggregati edilizi e centri storici, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio.