Il Superbonus 110% anche per l’installazione di impianto fotovoltaico su nuova costruzione

L'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, co.  1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 412/1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, costituisce un intervento ammesso al Bonus Ristrutturazioni 50% di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi).

Con l’introduzione del Superbonus, il legislatore ha previsto che in caso di esecuzione di interventi trainanti di riqualificazione energetica o antisismici, le spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di installazione di impianto fotovoltaico dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (o 31 dicembre 2022 per i condominii o per gli edifici plurifamiliari ecc.) sono ammesse in detrazione nella  misura  del  110%,  fino  ad  un   ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni  kW  di  potenza  nominale dell'impianto  solare  fotovoltaico,  da  ripartire  tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e  in  quattro  quote annuali di pari importo per la parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno 2022.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, co. 1, lettere d), e) e f), del D.P.R. n. 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

In base all’art. 119 co. 5 del D.L.n. 34/2020, il Superbonus spetta a condizione che

  • l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai  commi  1  o  4  (ossia interventi trainanti di efficientamento energetico o antisismici);
  • nel caso in cui l’intervento sia trainato dagli interventi di riqualificazione energetica, tali opere assicurino anche congiuntamente il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio  o  delle  unità  immobiliari situate  all’interno  di  edifici  plurifamiliari  le   quali   siano funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  più  accessi autonomi  dall'esterno,  ovvero,  se  ciò  non  sia  possibile,   il conseguimento  della  classe  energetica  più  alta,  da  dimostrare mediante l'attestato  di prestazione  energetica  (A.P.E.).
  • l'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE);
  • non venga cumulato con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Nella risposta ad istanza di interpello n. 488 del 20 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti circa le condizioni di applicazione del Superbonus al proprietario di un terreno che riferisce di voler installare un impianto fotovoltaico di nuova generazione su un edificio ad uso residenziale di nuova costruzione.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato all’istante che l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi cd. trainanti e che tale condizione si considera soddisfatta quando le spese sono sostenute entro la scadenza dell’agevolazione nell’intervallo di tempo fra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi cd. trainanti.

In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria Circolare n. 24/E del 2020 secondo cui gli interventi ammessi al Superbonus devono riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l'ipotesi dell'istallazione di sistemi solari fotovoltaici.

Dopo aver menzionato la propria prassi precedente, l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto che:

  • anche nel caso di nuova costruzione, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi "trainanti" di cui all’art. 119 co. 1 e 4 D.L. n. 34/2020 fermo restando che in tale ipotesi sono ammesse al Superbonus solo le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico ed eventualmente quelle di installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti di cui all’art. 119 co. 6 D.L. n. 34/2020;
  • l’installazione dell'impianto fotovoltaico deve essere eseguita prima della realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna e quindi prima dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per l’intervento trainato devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;
  • è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica, di cui all’art. 119 co. 3 del D.L. n. 34/2020 rispetto all'edificio conforme ai requisiti definiti dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. "Requisiti Minimi"), dal decreto 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti Tecnici") e agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;
  • devono essere sempre redatti gli A.P.E. convenzionali sia nella situazione ante intervento, ovvero considerando l'edificio alle condizioni sopra indicate, sia in quella post intervento;
  • è ammissibile all’incentivo l’intera quota di potenza dell'impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli di spesa di cui all’art. 119 co. 5 D.L. n. 34/2020.

 

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