Accesso al Superbonus 110% per l’installazione di un nuovo ascensore anche in assenza di disabile o over-65 nell’edificio oggetto dell’intervento

Tra gli interventi agevolabili con il Superbonus 110% sono stati inclusi anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’art. 16-bis, co. 1, lett. e) del Testo Unico sulle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), a condizione che siano realizzati congiuntamente ad interventi trainanti di riqualificazione energetica o antisismici.

L’art. 16-bis, co. 1, lett. e) del TUIR prevede una descrizione ampia degli interventi, volta a ricomprendere tutti gli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione  di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

L’art. 119 co. 2 e 4 del Decreto Rilancio estende l’ambito degli interventi agevolabili, includendo quelli effettuati in  favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Nella risposta all’istanza di interpello n. 455 del 5 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n. 19/E del 2020 e il paragrafo 3.4 della Circolare n. 57 del 24.02.1998, ha precisato che le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), nonché il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. Al contempo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le opere devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus spetta a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di disabili o di over-65.

Con la medesima risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha recepito tutte le altre risposte della sottosegretaria Alessandra Sartore all’interrogazione in Commissione Finanze della Camera dei Deputati n. 5-05839 del 29 aprile 2021 (On. Fragomeli) precisando che:

  • il massimale di spesa ammesso in detrazione è attualmente pari ad euro 96.000,00 dunque la detrazione massima corrisponde ad euro 105.600,00;
  • i soggetti che sostengono le spese per l’acquisto e la posa in opera della piattaforma elevatrice possono optare per il cd. sconto in fattura o la cessione del credito (in forza del generico richiamo contenuto nell’art. 119 co. 13 a tutti gli altri interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo).
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