A quali condizioni le spese per le pergole bioclimatiche sono ammesse al Superbonus?

L’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e/o delle chiusure oscuranti rientra fra gli interventi ammessi a fruire dell’Ecobonus, consistente in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Il limite massimo di detrazione ammissibile è fissato in euro 60.000,00 per unità immobiliare. Tale agevolazione è prevista dall’art. 14 co. 2 lett. b) del D.L. n. 63/2013.

Per poter accedere al Super-Ecobonus 110%, è necessario che l’intervento sia eseguito da uno dei soggetti ammessi al Superbonus di cui all’art. 119 co. 9 D.L. n. 34/2020 (persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, ONLUS, OdV, APS, ecc.) e interessi un immobile ad uso residenziale (salve le eccezioni previste per determinate categorie di beneficiari, come le ONLUS).

Inoltre, è necessario che il contribuente interessato esegua almeno uno dei seguenti interventi cd. trainanti:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio (meglio descritti dall’art. 119 co. 1 lett. a) D.L. n. 34/2020). Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Il tetto massimo di spesa varia secondo che le opere siano eseguite su un edificio unifamiliare o un’unità funzionalmente indipendente facente parte di un edificio plurifamiliare oppure su un condominio o edificio plurifamiliare composto da unità non autonome.
  2. interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria meglio descritti dall’art. 119 co. 1 lett. b) e c) D.L. n. 34/2020. Anche in tal caso, il massimale di spesa dipende dalla tipologia di edificio oggetto degli interventi. Qualora si tratti di un condominio o di un edificio plurifamiliare composto da unità non funzionalmente indipendenti, è richiesta l’installazione di un impianto termico centralizzato.

Qualora sia eseguito almeno uno dei suddetti interventi trainanti, infatti, Il Super-Ecobonus 110% è riconosciuto anche per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento (art. 119 co. 2 D.L. n. 34/2020).

Ciò naturalmente sul presupposto che la combinazione degli interventi trainanti e trainati porti ad un miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato di almeno 2 classi (o, lo porti alla massima classe), da certificare mediante il raffronto tra l’APE pre e post-intervento. Un’altra condizione richiesta è che le spese per l’intervento trainato siano sostenute fra la data di inizio e la data di ultimazione degli interventi trainanti.

Fra gli interventi cd. trainati, rientrano a titolo esemplificativo:

  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (tetto massimo di spesa: euro 54.545,45 per unità immobiliare)
  • l’acquisto e la posa in opera di infissi e serramenti (tetto massimo di spesa: euro 54.545,45)
  • l’installazione di pannelli solari – collettori solari (tetto massimo di spesa: euro 54.545,45)
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di sistemi building automation (tetto massimo di spesa: euro 13.636,36)

Le pergole bioclimatiche, come le tende da sole e le pergotende costituiscono schermature solari ammesse a fruire degli incentivi fiscali purchè soddisfino i requisiti tecnici previsti dal D.M. 6 agosto 2020 (per gli interventi dal 6 ottobre 2020).

Come è dato ricavare dal Vademecum di ENEA dedicato all’installazione delle schermature solari e delle chiusure oscuranti, l’intervento agevolato consiste nell’acquisto e nella posa in opera dei sistemi di schermatura elencati nell’allegato M al D.Lgs. n. 311/2006, montati in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.

Più in dettaglio, le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’ente;
  • poste a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno di una superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche”.

Inoltre, le chiusure oscuranti possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di esclusiva sostituzione delle chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore di resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione per conseguire un risparmio energetico.

Passando alle spese ammissibili, vi rientrano non solo quelle per la fornitura e la posa in opera del manufatto ma anche le spese di eventuale smontaggio e dismissione degli analoghi sistemi di schermatura preesistenti, di fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, le prestazioni professionali e i costi delle altre opere provvisionali e accessorie.

 

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