Fra gli interventi trainanti di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus rientrano gli interventi previsti dall’art. 119 co. 1 lett. a) D.L. n. 34/2020 “di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.
Per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, è stato specificato che “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.
Nella risposta all’istanza di interpello n. 956-1242/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso del proprietario di una villetta a schiera che intendeva effettuare interventi di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati dell’unità immobiliare e isolare il tetto della villetta. Nel caso di specie, il tetto non delimitava una superficie riscaldata dell’abitazione in quanto il locale sottotetto non abitabile non era riscaldato.
Alla domanda se per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 co. 66 lett. a) n. 2 della legge di bilancio 2021 l’intervento di coibentazione del tetto rientrasse nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell’incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato al fine di installare il cappotto solo due lati dell’abitazione anziché su tre, l’Agenzia ha affermato che “potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno”.
L’Agenzia delle Entrate ha così concluso che ai fini del computo della superficie disperdente lorda non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.