Il superbonus in pillole - Aspetti generali

Il Superbonus è un'agevolazione fiscale prevista per gli interventi di miglioramento energetico e sismico dei fabbricati residenziali esistenti. L'avv. Federica Bardini, membro del Team Bonus Fiscali di BM&A studio legale associato, illustra brevemente quali sono le caratteristiche fondamentali di questa agevolazione fiscale.

Il Superbonus è un incentivo fiscale di gran favore perché consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda sui redditi il 110% delle spese sostenute per gli interventi agevolati, in 5 quote annuali.

Inoltre, questa misura ha il vantaggio di poter essere fruita subito dal beneficiario: infatti, anziché effettuare la detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi è possibile chiedere al fornitore di applicare lo sconto in fattura sino alla concorrenza del prezzo dovuto oppure è possibile cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti come il fornitore o le banche.

Trattasi però di una misura che è concessa solo a determinate condizioni. Anticipiamo sin da subito per sommi capi gli aspetti essenziali della disciplina.

Sul piano soggettivo, il Superbonus spetta solo a determinate categorie di soggetti che sono elencate dalla legge: in particolare, spetta per gli interventi eseguiti dai condomìni e dalle persone fisiche.

Sono escluse le società e i soggetti esercenti attività d’impresa arti e professioni fatta eccezione per i casi in cui partecipano alle spese per gli interventi sulle parti comuni condominiali di edifici prevalentemente residenziali.

Sul piano oggettivo, è un’agevolazione fiscale che spetta per interventi eseguiti su fabbricati residenziali ossia su unità abitative.

In primo luogo, spetta sugli edifici unifamiliari, ossia sui fabbricati di proprietà esclusiva, destinati all’abitazione di un unico nucleo familiare, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

In secondo luogo, si applica alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ma che sono funzionalmente indipendenti e che dispongono di almeno un accesso indipendente dall’esterno.

Infine, si applica ai condomìni ossia su edifici composti da almeno due unità immobiliari accatastate distintamente e di proprietà di soggetti diversi.

Se le unità dell’edificio appartengono allo stesso proprietario o in comproprietà ai medesimi soggetti, il Superbonus è escluso salvo che sia possibile affermare che le unità del condominio o alcune di queste sono funzionalmente indipendenti e con un accesso indipendente dall’esterno.

Il Superbonus è ammesso solo per determinate categorie di interventi:

  1. interventi di riqualificazione energetica purchè rispettino determinati requisiti tecnici e producano il duplice salto di classe energetica dell’edificio da dimostrare mediante APE;
  2. interventi antisismici per edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3
  3. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti purchè venga ceduta al GSE l’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo;
  4. infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Superbonus per interventi di riqualificazione energetica – cd. Super-Ecobonus – può essere utilizzato da ciascuna persona fisica per massimo due unità immobiliari.

Per ciascun tipo di intervento, è previsto un tetto massimo di spesa. Ciò significa che le spese eccedenti la soglia massima prevista dalla legge non potranno essere considerate ai fini del Superbonus. Inoltre, è previsto un controllo sulla congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati. Tale congruità deve essere attestata. Sono ammesse al Superbonus esclusivamente le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli IACP è prevista una proroga fino al 31 giugno 2022.


Stampa   Email