Gli interventi agevolabili con il Superbonus devono riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Ma cosa si intende per edificio esistente? Può essere considerato tale un edificio collabente, ossia un edificio fatiscente, un rudere?
Secondo le indicazioni fornite proprio dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, la prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dell’edificio stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento nonché dal pagamento dell’IMU ove dovuta.
Sulla base di tali presupposti, l’esistenza dell’edificio è stata riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 ossia nell’ipotesi di “unità collabente” in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente (Circolare 8.09.2020, n. 19/ E). In considerazione di ciò, è stata riconosciuta la possibilità di fruire sono state delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di qualificazione energetica (c.d. Ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2, "unità collabenti" per l’appunto.
In linea con la sua precedente prassi, l’Agenzia delle Entrate con la recentissima circolare n. 30/e del 22 dicembre 2020 (adottata per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi in materia di Superbonus) ha definitivamente chiarito che è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Per completezza si osserva inoltre che per beneficiare del Superbonus in relazione ad interventi su un fabbricato diruto l'immobile oggetto degli interventi deve risultare classificato come "unità collabente" e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo (Risposta ad interpello n. 17 del 7/01/2021)