Attestazione SOA e lavori ammessi alle agevolazioni fiscali: i chiarimenti del CSLLP

News

La Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del d.m. 58/2017 costituita presso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato il parere n. 1/2023 con il quale, su richiesta dell'ANCE, ha preso posizione in merito al requisito del possesso dell'attestazione SOA da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di lavori di importo superiore a 516.000 ai fini dell'applicabilità delle detrazioni fiscali all'edilizia.

Come noto, questo requisito è stato posto dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 21/2022, introdotto in sede di conversione e prevede un articolato regime transitorio già analizzato in questo articolo

Poiché, però, non esiste una sola attestazione SOA, ma diverse classi e categorie correlate a specifiche lavorazioni e a soglie di valore determinate, è sorto tra gli operatori il dubbio se la norma fosse da interpretare nel senso di esigere una esatta corrispondenza tra le attestazioni SOA possedute dall'impresa, il valore dell'appalto e la tipologia di lavorazioni previste. Da ciò sarebbe peraltro derivata una pesante limitazione alla platea di imprese ammesse a realizzare gli appalti (privati) relativi a lavori di riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti.

La Commissione consultiva, con il parere in esame, ha assunto una posizione orientata alla semplificazione degli adempimenti, ritenendo che il tenore della norma non sia tale da "di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa".

Sulla scorta di tale principio, la Commissione ritiene che le imprese appaltatrici/subappaltatrici non debbano possedere necessariamente una attestazione SOA esattamente corrispondente a tutte le categorie di lavorazioni relative ai lavori, né per una soglia di importo corrispondente al valore dei lavori da eseguire. 

È in altre parole sufficiente che l'impresa possieda soltanto una attestazione SOA relativa ad una categoria di lavori ed una classe di valore, per poter realizzare opere di qualunque tipologia e qualunque valore.

In particolare, si legge nel parere che: "non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione. 
Da tale linea interpretativa discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:
• OG1 (Edifici civili e industriali)
• OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
• OG11 (impianti tecnologici)
• OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
• OS21 (Opere strutturali speciali)
• OS28 (impianti termici e di condizionamento)


Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica."

 

Stampa