Bonus edilizi e compliance: rischio di riprese dell’Agenzia delle Entrate fino al 2040 per spese sostenute nel 2022

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La verifica preliminare dei presupposti per accedere al Superbonus e ai bonus fiscali all’edilizia, l’osservanza rigorosa di tutti gli adempimenti richiesti e l’adozione di procedure di verifica della sussistenza dei requisiti per la fruizione della detrazione d’imposta o per l’esercizio dell’opzione (cessione del credito d’imposta o sconto in fattura) sono funzionali a prevenire o quantomeno ridurre il rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate

A ben vedere, l’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte di un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, un responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), un professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o altro soggetto legittimato, iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati, garantisce un’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie anche in favore dello stesso contribuente beneficiario.

Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari, agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza, contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, nonchè contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. Agenzia delle Entrate, Il Visto di Conformità, Memorandum ad uso dei professionisti).

La messa in atto di tutte le misure di compliance possibili, specie a monte dell’intervento, è fondamentale per evitare di rimanere assoggettati per un lungo periodo al rischio di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’indebito utilizzo del bonus sotto forma di detrazione d’imposta in dichiarazione oppure per l’indebita compensazione di crediti inesistenti (in caso di applicazione dello sconto in fattura da parte del fornitore o di cessione del credito d’imposta).

I termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette sono di 5 anni oppure di 8 anni secondo che il contribuente abbia utilizzato direttamente la detrazione spettante oppure abbia esercitato l’opzione.

A norma dell’art. 43 co. 1 D.P.R. n. 600/1973 “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.

Ai sensi dell’art. 27 co. 16 D.L. n. 185/2008, l’atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, deve essere notificato “entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo” (cfr.: “Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per il   reato previsto dall’articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati  in  compensazione   ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di  decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile con la discussa sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021 hanno stabilito che in tutti i casi di fattispecie reddituale ad efficacia pluriennale, ai fini della decadenza dal potere impositivo rileva il momento di esercizio, anno per anno, del diritto del contribuente a far valere l’elemento pluriennale. Nel testo della sentenza è chiarito espressamente che tale principio riguarda anche il Superbonus e tutti gli altri bonus fiscali all’edilizia.

In sostanza

Ciò significa che per spese sostenute nell’anno 2022 ammesse a fruire del Bonus ristrutturazioni, il contribuente che decida di avvalersi della detrazione d’imposta da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, potrebbe in ipotesi subire un accertamento dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’ultima quota annuale nel 2037! In caso di cessione del credito d’imposta, stante che i termini per l’accertamento sono di 8 anni avuto riguardo all’anno di utilizzo del credito in compensazione, l’Agenzia delle Entrate decadrebbe dal potere impositivo in relazione alla compensazione dell’ultima quota annuale addirittura nel 2040.

In caso di spese sostenute nel 2022 per lavori ammessi al Superbonus, la detrazione del 110% deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Pertanto, se il contribuente si avvale dell’utilizzo diretto della detrazione d’imposta, l’ultima quota annuale potrebbe essere accertata nel 2031. Qualora, invece, il beneficiario decida di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, posto che il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante è usufruito con la stessa ripartizione in 4 quote annuali (art. 121 co. 3 D.L. n. 34/2020) e che i crediti di imposta acquistati sono impiegati in compensazione tramite Modello F24 a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima del 1°gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettivamente sostenute le spese, la compensazione della 4° quota di credito d’imposta effettuata nel 2026 potrebbe essere assoggettata ad accertamento fino al 2034.

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