L’impatto delle nuove regole antincendio sul Superbonus e sugli altri Bonus fiscali all’edilizia

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Il 29 giugno 2022 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 19 maggio 2022, contenente la Regola tecnica verticale (“Rtv”) di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.

Con quest’iniziativa, il Governo ha inteso introdurre uno strumento per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, allineando i criteri di prevenzione incendi adottati in precedenza in questi edifici ai criteri introdotti dal Codice di prevenzione incendi.

Più precisamente, il nuovo decreto modifica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), inserendo nell’Allegato 1, che racchiude le regole tecniche verticali per i diversi settori, il capitolo V.14.

Chiaramente, la normativa interessa solamente le nuove costruzioni e i nuovi interventi (come quelli relativi ai bonus edilizi) mentre per il semplice rinnovo del Certificato prevenzione incendi senza alcuna modifica ci si può basare anche sulle norme preesistenti.

La nuova disposizione si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, di altezza antincendio maggiore di 24 metri, e deve essere applicata congiuntamente alla regola tecnica orizzontale del Codice, alle altre pertinenti Rtv e alla Regola tecnica verticale sulle chiusure d'ambito (DM 30 marzo 2022), che entrerà in vigore il 7 luglio 2022.

Gli edifici interessati sono identificati con codici diversi, a seconda che essi siano occupati esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, ad esempio artigiane, commerciali, depositi, archivi, spazi comuni. Gli stessi, inoltre, sono raggruppati in base alla quota massima dei piani. 

Vengono poi individuate la metodologia per la valutazione del rischio di incendio e la strategia antincendio, che comprende reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazioni, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rilevazione d’allarme, operatività antincendio e sistemi tecnologici. 

All’interno del capitolo dedicato alla gestione della sicurezza antincendio, vi è un paragrafo sulle misure preventive, il quale, tra le varie procedure volte ad evitare gli incendi, pone l’attenzione sui lavori di manutenzione e sugli interventi che coinvolgono la facciata degli edifici, come la sostituzione delle finiture e dei rivestimenti e i lavori per l’isolamento termico e acustico.

Considerato che i cardini della progettazione antincendio risultano essere la scelta dei materiali idonei ai fini della reazione al fuoco, i requisiti di resistenza al fuoco e di compartimentazione degli elementi che costituiscono la facciata e le misure connesse all’esodo degli occupanti e alla sicurezza delle squadre di soccorso, il decreto in questione sarà sicuramente impattante anche sul fronte del Superbonus e degli altri Bonus fiscali all’edilizia.

Nei casi di interventi finalizzati al raggiungimento di uno specifico grado di isolamento termico dell’involucro edilizio, i progettisti dovranno, infatti, tenere in considerazione proprio le norme di prevenzione incendi e la reazione al fuoco dei materiali.

In particolare, saranno tenuti ad assicurare che, nel caso di incendio originato dal cappotto termico: le fiamme non si propaghino dall’esterno all’interno dell’edificio; l’incendio non vada a compromettere le compartimentazioni; le fiamme non facciano crollare porzioni di facciata, creando un pericolo per i passanti e per le squadre di soccorso.

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