SAL, acconti, lavori in corso e scadenza delle agevolazioni fiscali all’edilizia: facciamo chiarezza

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In attesa che le disposizioni sulla proroga del Superbonus e degli altri incentivi fiscali all’edilizia contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2022 siano approvate dal Parlamento, con le novità introdotte dal Decreto Antifrodi e le posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate assume centralità la timeline dei lavori e degli adempimenti.

Partiamo dal SUPERBONUS.

Come noto, il Superbonus può essere fruito con la detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle spese, oppure alternativamente mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In base all’attuale normativa sono ammesse al Superbonus le “spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1° luglio 2020 fino al 30 giugno  2022”.

La data di scadenza dell’agevolazione, come noto, è diversa per i condominii e gli edifici plurifamiliari, IACP ed enti assimilati (l’art. 119 co. 8-bis, Decreto Rilancio vigente, infatti, prevede, a condizioni diverse, una proroga fino al 31.12.2022 e 31.12.2023).

La disposizione non fa riferimento alla data di ultimazione delle opere bensì all’intervallo temporale in cui le spese sono sostenute.

Va precisato che nel caso degli interventi trainati, è necessario che le spese relative agli stessi siano sostenute fra la data di inizio e la quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò premesso, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda esercitare l’opzione, occorre considerare che l’art. 121 co. 1-bis D.L. n. 34/2020 stabilisce che “L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello adottato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.10.2020 e s.m.i.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Se l’opzione è esercitata in relazione a uno stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere indicato nel campo “Stato di avanzamento lavori” il numero corrispondente al SAL. In tal caso nel campo “Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)” deve essere indicato l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione (al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).

Con la recente risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto n. 907-1595/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  1. è possibile eseguire un conteggio autonomo degli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici e quindi applicare la regola del SAL (30% minimo per ogni SAL) separatamente per il Super-Ecobonus ed il Super-Sismabonus.
  2. circa la modalità di determinazione del 30 per cento dell'intervento agevolabile, il SAL è un documento di contabilità dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in base all’art. 14 co. 1 lett. d) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, dunque che riassume tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e precisa il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e l’ammontare dell’acconto da corrispondere quale differenza fra le prime due voci. Rinviando alle risposte ad interpello già rilasciate sul punto (n. 538/2020 e 483/2021), l’Agenzia delle Entrate conferma che occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione
    Inoltre, nel modello di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 - da utilizzare, ai sensi del citato comma 4-quater dell'articolo 3 del medesimo decreto n. 58 del 2017, per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori, al fine di usufruire dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio - va riportato, per ciascun S.A.L., il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l'ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'asseverazione. 
    Così statuendo, l’Agenzia delle Entrate non sembra accogliere la soluzione interpretativa offerta dal contribuente, e quindi nega che possano essere conteggiati nei SAL anche gli acconti fatturati nel rispetto dei computi metrici asseverati ma che non corrispondono ancora a lavorazioni eseguite ed ultimate.

  3. non può avere luogo l’opzione per la cessione/sconto del credito, qualora non si ottenesse il 30% del SAL entro il 31 dicembre dell’anno di sostenimento delle spese.
    In altri termini, per usufruire dell’opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020, devono coesistere nel medesimo periodo d’imposta entrambe le condizioni (sostenimento delle spese e importo del SAL pari al 30%).

 

Passando agli altri Bonus, occorre in particolare soffermarsi sul BONUS FACCIATE.

Nei precedenti approfondimenti, infatti, avevamo dato conto dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria con la risposta ad interpello n. 903-521/2021, nonché dal Sottosegretario all’Economia con la risposta all’interrogazione parlamentare Fragomeli n. 5-06751 del 20 ottobre 2021, in base al quale sembrava possibile fruire del Bonus facciate 90%  per i costi complessivi sostenuti nel 2021 relativi ad interventi avviati ma non ancora ultimati nel caso di pagamento entro il 31.12.2021 della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura.

Tuttavia, il Decreto Antifrodi entrato in vigore il 12 novembre 2021 (D.L. n. 157/2021, art. 1) pare mettere in discussione quanto sinora affermato.

Ai sensi del nuovo comma aggiunto 1-ter dell’art. 121 D.L. n. 34/2020, infatti, per le spese relative agli interventi ammessi allo sconto in fattura o alla cessione del credito, inclusi gli interventi di restauro delle facciate, in caso di opzione:

  1. il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.
  2. i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.

In base a quest’ultima disposizione, “ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi  riportati  nei  prezzari  predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai  listini delle  locali  camere  di   commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

Inoltre, nell’incipit del comma 13-bis si afferma che l’asseverazione di cui al comma 13 è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Tale disposizione trova applicazione anche per l’asseverazione sulla congruità delle spese relative agli interventi sulle facciate?

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha diramato il 22 novembre 2021 delle nuove FAQ, che forniscono alcune preziose indicazioni operative.

Anzitutto, per quanto riguarda il regime transitorio, l'Agenzia afferma che: "si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione." In sintesi, il nuovo regime del visto di congruità troverà applicazione solo per le fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione del d.l. 157/2021.

Per quanto attiene il contenuto del visto di congruità, l'Agenzia afferma che "L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenutee, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta." 

Diversamente da quanto previsto per il Superbonus 110%, l'asseverazione non dovrà dunque attestare anche l'esecuzione dei lavori, ma soltanto la (teorica) congruità dei costi sostenuti (da valutare dunque in astratto). 

"Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente."

 

 

 

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