L’Agenzia delle Entrate recepisce la qualificazione dell’intervento operata dal Comune anche in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento

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Con la risposta all’istanza di interpello n. 513 del 27 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che anche gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento sono ammessi al Superbonus purché le opere siano configurabili come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) TUE e tale qualificazione risulti dal titolo abilitativo che autorizza i lavori.

Nella sua istanza il contribuente specificava che i piccoli ampliamenti di volumetria apportati all’unità abitativa erano relativi alle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. 

Tuttavia, non spetta all’Agenzia delle Entrate valutare se l’incremento di volumetria rientri oppure no fra quelli consentiti nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Tant’è vero che l’Agenzia delle Entrate, senza entrare nel merito della qualificazione edilizia dell’intervento sottoposto alla sua analisi, ha ricordato che “detta qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali”.

Ciò non toglie che ai fini fiscali sia rilevante l’incremento di volume, sebbene l’intervento nel suo complesso configuri una ristrutturazione edilizia.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, recependo la nota del 2 febbraio 2021 prot. n. 1156 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, applica il principio secondo cui «a differenza del "Supersismabonus" la detrazione fiscale legata al "Super ecobonus" non si applica alla parte eccedente il volume ante operam».

Secondo l’Amministrazione finanziaria, “in tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”.

Nel caso di specie, facendo applicazione di tali principi, l’Agenzia delle Entrate ha così concluso che l’istante ha diritto ad accedere al Super-Sismabonus con riferimento alle spese per gli interventi antisismici realizzati sull’edificio unifamiliare demolito, mentre può accedere al Super-Ecobonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica sull'edificio risultante dalla ricostruzione dell’edificio demolito, escluse quelle sostenute per la parte eccedente il volume ante operam.

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