Il Superbonus 110% anche per l’installazione di impianto fotovoltaico su nuova costruzione

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L'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, co.  1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 412/1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, costituisce un intervento ammesso al Bonus Ristrutturazioni 50% di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi).

Con l’introduzione del Superbonus, il legislatore ha previsto che in caso di esecuzione di interventi trainanti di riqualificazione energetica o antisismici, le spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di installazione di impianto fotovoltaico dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (o 31 dicembre 2022 per i condominii o per gli edifici plurifamiliari ecc.) sono ammesse in detrazione nella  misura  del  110%,  fino  ad  un   ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni  kW  di  potenza  nominale dell'impianto  solare  fotovoltaico,  da  ripartire  tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e  in  quattro  quote annuali di pari importo per la parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno 2022.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, co. 1, lettere d), e) e f), del D.P.R. n. 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

In base all’art. 119 co. 5 del D.L.n. 34/2020, il Superbonus spetta a condizione che

Nella risposta ad istanza di interpello n. 488 del 20 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti circa le condizioni di applicazione del Superbonus al proprietario di un terreno che riferisce di voler installare un impianto fotovoltaico di nuova generazione su un edificio ad uso residenziale di nuova costruzione.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato all’istante che l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi cd. trainanti e che tale condizione si considera soddisfatta quando le spese sono sostenute entro la scadenza dell’agevolazione nell’intervallo di tempo fra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi cd. trainanti.

In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria Circolare n. 24/E del 2020 secondo cui gli interventi ammessi al Superbonus devono riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l'ipotesi dell'istallazione di sistemi solari fotovoltaici.

Dopo aver menzionato la propria prassi precedente, l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto che:

 

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