Modifica dimensionale e di geometria degli infissi nell’ambito di interventi di ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione: l’Agenzia delle Entrate supera l’orientamento restrittivo di ENEA?

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Come si ricorderà, l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta all’istanza di interpello n. 423 del 22 giugno 2021 ha confermato che negli immobili soggetti ad interventi di demolizione e ricostruzione, si prescinde dalla forma e dalle dimensioni delle finestre e degli infissi originari

Nella predetta risposta ad istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha peraltro chiarito anche le modalità di compilazione dell’allegato 1 del 6 agosto 2020 “Decreto Asseverazioni” nella parte relativa all’intervento trainato di sostituzione degli infissi: 

Superficie:________ [m2]; trasm.ante:______ [W/m2K]; trasm.post:_____ [W/m2K]

L’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che in caso di opere di demolizione e ricostruzione l’asseverazione valorizza la situazione post operam: “Con specifico riferimento all'intervento di sostituzione degli infissi, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi, in forza di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr. punto 1.3 dell'Allegato 1), si ritiene che possa essere valorizzata la sola situazione finale e che, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. "decreto Asseverazioni") debbano essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento”.

Sulla base di quanto sopra, nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione, l’asseverazione indica la superficie degli infissi alla fine dei lavori, a nulla rilevando la loro superficie iniziale.

Fermo quanto sopra, più in generale, sulla questione degli infissi, in data 28 aprile 2021, le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati avevano convocato in audizione rappresentanti dell’Agenzia delle entrate e di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) in merito all’applicazione del cosiddetto Superbonus 110%. 

In tal sede, l’ENEA aveva ribadito che la regola secondo la quale le spese per la sostituzione di finestre e infissi sono ammesse al Superbonus 110% o all’Ecobonus 50% solo se forma e dimensioni restano invariati conosce le seguenti eccezioni: 

La presa di posizione di ENEA risultava coerente con quanto già affermato dal suo assistente virtuale Virgilio secondo cui “Come nell’ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi. Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili. Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio”. 

Nella più recente risposta ad istanza di interpello n. 524 del 30 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità del contribuente di qualificare come intervento trainato la sostituzione degli infissi esistenti con altri aventi forma e dimensioni diverse, nonché posizionati in modo diverso.

Segnatamente nel caso di specie l’istante riferisce che

Si specifica che nel testo dell’interpello non è specificato se le suddette modifiche siano connesse a particolari ragioni tecniche né è indicata la percentuale di scostamento rispetto agli infissi esistenti. L’istante riferisce di voler sostituire l’impianto termico esistente con un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore ed eseguire la coibentazione orizzontale e verticale dell'edificio e rappresenta le caratteristiche dei nuovi infissi che intende installare.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla domanda se siano ammessi al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, ha stabilito che «sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente "trainati" ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio. Come nell'Ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico».

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